In un condominio il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone potrebbe andare in contro a delle sanzioni. Immissioni e disturbi in condominio. La tutela penale
Immissioni e disturbi in condominio. La tutela penale. E’ infatti l’articolo 659 del codice penale che sanziona coloro i quali disturbano la quiete pubblica, ossia chi provoca immissioni disturbanti.
Pertanto, laddove in un condominio ci fosse qualcuno che commette il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone si potrebbe presentare un esposto all’autorità giudiziaria che a sua volta procederà d’ufficio all’accertamento della sussistenza o meno del rato con ogni probabilità affidandone l’accertamento all’Autorità regionale a ciò deputata.
Ovviamente i reato non sussiste se i rumori e gli schiamazzi disturbino solo gli occupanti di un altro appartamento.
La condotta prevista dall’articolo 659 c.p., coma secondo, del codice penale, limitatamente a quella costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi, non costituisce più reato, ma illecito amministrativo, ai sensi dell’articolo 10, comma secondo, della L.447/1995.
Si parla di reato contravvenzionale, ex articolo 659, primo comma, quando, pur trattandosi di rumori relativi al legittimo esercizio di un’attività, le emissioni sonore risultano anche a cagione della conformazione dei luoghi,per il loro protrarsi nella notte o per altre circostanze, concretamente idonee disturbare il riposo e le occupazioni di una pluralità indeterminata di persone che vivono nelle vicinanze.
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