In un condominio, nell’ambito dei rapporti con il vicinato, spesso si verificano dei comportamenti che possono ledere la sfera giuridica di altri condomini apportando nocumento o molestia al godimento dell’altrui proprietà esclusiva. Immissioni in condominio. Tollerabilità e rapporti con il vicinato
Immissioni in condominio. Tollerabilità e rapporti con il vicinato. Tra i comportamenti che possono ledere gli altri condomini si pensi : la produzione di rumori, di esalazioni e odori, o i rumori provocati da animali tenuti in casa.
L’articolo 844 c.c. disciplina le immissioni indirette nel fondo altrui e prevede il cd. Criterio della normale tollerabilità: un’immissione intollerabile è illecita. La tollerabilità o meno di un’immissione deve essere valutata relativamente alla situazione ambientale e quindi, può variare da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
Ai fini dell’art. 844 cod. civ. l’intollerabilità delle immissioni (nella specie esalazioni provenienti dalla evaporazione di idrocarburi adoperati per il lavaggio di pezzi meccanici), da valutarsi tenuto conto del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, sussiste anche quando esse, pur non essendo di eccessiva entità, risultino nocive, a causa della loro costanza ed ineliminabilità che le rende insopportabili, al bene primario della salute.
Poiché il diritto alla salute si configura non solo come diritto alla vita e all’incolumità psicofisica, bensì anche alla salubrità dell’ambiente, è ammissibile l’azione inibitoria ex art. 700 c.p.c. delle immissioni di cui all’art. 844 c.c., alla sola condizione che superino la normale tollerabilità (fumus boni iuris).
Altra importante applicazione dell’articolo 844 c.c. è quella che legittima all’azione sia il titolare di un diritto reale sia il titolare di un diritto personale di godimento sul fondo.
E ancora, nel caso in cui l’attività posta in essere da uno dei condomini di un edificio è idonea a determinare il turbamento del bene e della tranquillità degli altri partecipi non occorre accertare, al fine di ritenere l’attività stessa legittima, se questa costituisca o non immissione vietata a norma dell’articolo 844 c.c., in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono sempre imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabiliti dalla indicata norma generale sulla proprietà fondiaria.
Patrizzia Casta dice
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