E’ stato prorogato al 15 ottobre prossimo la data entro la quale i libretti degli impianti termici devono essere adeguati. Impianti termici: nuovi libretti dal 15 ottobre 2014
Il via ai nuovi libretti era stato previsto per il 1° giugno 2014, ma il nuovo decreto DM 20 giugno 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico ne ha modificata la decorrenza.
Quali sono dunque le novità che riguarderanno gli impianti termici a partire dal 15/10/2014 (non più 1/6/14)?
– tutti gli impianti termici dovranno essere dotati del Libretto in conformità all’Allegato 1 del D.M, 10/02/2014 in oggetto;
– al termine di ogni intervento di controllo e manutenzione dovrà essere redatto il “Rapporto di efficienza energetica” conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto.
Quindi, i libretti degli impianti termici dovranno essere redatti secondo i modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 e sulla base di quanto stabilito dal DPR n.74 del 2013 che regolamenta l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.
Sempre a decorrere dal 15 ottobre 2014, oltre agli gli interventi di controllo e manutenzione, dovrà essere redatto anche il rapporto di efficienza energetica.
Quest’ultimo riguarda unicamente gli impianti termici di climatizzazione invernale aventi potenza utile nominale maggiore di 10 kW, nonché gli impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Per gli impianti termici alimentati solo da fonti rinnovabili è previsto solo l’obbligo della compilazione del libretto di impianto, non anche quello della redazione del rapporto di efficienza energetica.
Jole Tacca dice
Se tutti gli impianti termici dovranno essere dotati del Libretto in conformità redatto, al termine di ogni intervento di controllo del “Rapporto di Efficenza Enegetica” , mi chiedo la motivazione per la quale ogni Regione adotti REGOLE DIVERSE quando la Legge parla chiaro.
Ma la Legge non E’ UGUALE PER TUTTI?