Canna fumaria in condominio. In tema di impianti termici che producono e scaricano fumi, in particolare quindi di canne fumarie, occorre fare riferimento al D.p.r. n. 412 del 1993 che all’art 5 dispone che gli impianti termici installati in edifici condominiali devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione mediante uno sbocco sopra il tetto della costruzione ad una quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Questo vale per tutti gli impianti installati dopo il 1° agosto 1994, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, nonché per quelli che dopo tale data sono stati soggetti a interventi manutentivi, in particolare:
– ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
– ristrutturazioni di tutti i singoli impianti termici individuali facenti parte di uno stesso edificio;
– trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
– impianti termici individuali realizzati dai singoli dopo essersi distaccati dall’impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, gli obblighi suesposti non trovano applicazione nel caso si proceda alla mera sostituzione di generatori di calore individuali e nel caso in cui si adoperino dei generatori di calore appartenenti alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297, in quanto i valori delle emissioni nei prodotti di combustione risultano molto bassi.
Inoltre, le stesse prescrizioni non si applicano agli apparecchi come stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, caminetti, in quanto non sono considerati degli impianti termici.
Infine, vi è da specificare che le canne fumarie degli impianti termici devono rispondere a dei specifici requisiti tecnici previsti dalla normativa UNI precedentemente richiamata e che le disposizioni valgono non solo per i condomini ma anche per quelle abitazioni composte da più unità immobiliari, ma non costituenti condomino in quanto appartenenti ad un unico proprietario.
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