Imposte acquisto casa. Imposta di registro, ipotecaria, catastale. Quando si acquista casa, le imposte da pagare sono essenzialmente tre: imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale.
Imposte acquisto casa. Imposta di registro, ipotecaria, catastale.
L’IMPOSTA DI REGISTRO
Essa è calcolata in misura proporzionale , ossia applicando alla base imponibile una certa aliquota stabilita dalla tariffa allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR n. 131/1986). Qualora si debba pagare l’Iva, l’imposta di registro dovuta è in misura fissa di 168 euro.
L’IMPOSTA IPOTECARIA
E’ dovuta per una serie di atti quali la trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione ed annotazione nei registri immobiliari. I registri immobiliari consentono di sapere se ad esempio su una casa gravano ipoteche o altro. Inoltre, la trascrizione di un atto di compravendita in tale registro è necessario affinché esso sia opponibile ai terzi.
Per cui se il venditore ha venduto lo stesso immobile a due persone diverse, il legittimo proprietario è colui che ha trascritto per primo l’atto. Nell’acquisto di una casa è il notaio che solitamente si occupa della trascrizione che va fatta entro 30 giorni dalla formazione dell’atto e presso l’Ufficio provinciale del territorio. Se non viene effettuata la trascrizione il notaio è responsabile dei danni derivanti alla persona danneggiata.
L’imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa di 168 euro per le cessioni immobiliari assoggettate a Iva e in caso di agevolazioni prima casa. Negli altri casi è dovuta in misura proporzionale con aliquota del 2%. L’aliquota è del 3% per le vendite, effettuate da soggetti Iva, di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione.
Imposte acquisto casa. Imposta di registro, ipotecaria, catastale.
L’IMPOSTA CATASTALE
E’ dovuta per eseguire la voltura catastale, ossia per modificare i dati risultanti al Catasto. Per cui quando si acquista casa o quando si eredita una casa, o in caso di donazione o costituzione di diritti reali, vi è l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria che un determinato fabbricato o terreno è passato di mano. Il dovere di fare tale comunicazione al Catasto spetta ai nuovi proprietari.
In caso di compravendita immobiliare, la voltura catastale va richiesta entro 30 giorni dalla registrazione dell’atto presso l’Ufficio provinciale del Territorio. Solitamente la domanda viene presentata dal notaio mediante il modello unico informativo (MUI). L’imposta catastale si applica in misura fissa di 168 euro in caso di prima casa e di cessioni immobiliari assoggettate ad Iva. Negli altri casi si applica in misura proporzionale del 1%.
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