Inizia il conto alla rovescia. Nonostante il Governo abbia approvato il decreto per far slittare il pagamento della rata del 16 giugno per l’Imu della prima casa a settembre, restano comunque i problemi per i proprietari della seconda casa.
Ma ora cerchiamo di ricapitolare il tutto e capire chi dovrà pagare l’acconto Imu entro il 17 giugno. Innanzitutto il rinvio della rata vale per la prima casa, gli alloggi popolari, i terreni agricoli e i fabbricati rurali. L’esenzione riguarda anche gli immobili assimilati all’abitazione principale dal singolo comune, ad esempio quelli di proprietà di anziani che hanno trasferito la residenza in una casa di cura o di ricovero. L’Imu invece si applica sulle seconde case, ”su qualunque immobile, esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. Fuori dalla sospensione, anche, gli immobili di pregio, dunque ville, castelli e anche gli immobili signorili”.
E ancora, rientrano nella categoria di “seconde case”:gli immobili acquistati a scopo di investimento, ad esempio per affittarli, ma anche gli immobili sfitti non occupati, le case utilizzate per le vacanze o qualsiasi altro immobile nel quale il proprietario non risiede con il proprio nucleo familiare. Devono essere considerate”seconde case” anche le abitazioni concesse in comodato d’uso ai parenti.
Quest’anno per gli acconti non si dovranno rincorrere le aliquote 2013, visto che basterà applicare quelle fissate dai singoli Comuni per il 2012, anche se l’ente locale ha già deciso quelle per quest’anno (ma non sono molti).
Per calcolare l’Imu, spiegano gli esperti, “occorre innanzitutto conoscere la rendita catastale degli immobili su cui si paga l’acconto. Quindi essa va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente moltiplicatore della categoria catastale cui appartiene l’immobile: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A/10), C/2, C/6, C/7; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categoria C/3, C/4, C/5; 80 per le categoria D5, A/10; 65 per la categoria D (esclusi i fabbricati di categoria D/5); 55 per i fabbricati di categoria C/1.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile IMU è pari al valore venale di commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la prima rata IMU 2013 è invece dovuta su un terreno agricolo, si deve fare riferimento al reddito dominicale rivalutato del 25% e ai seguenti coefficienti moltiplicatori: 110 per i terreni agricoli condotti direttamente; 135 per gli altri terreni agricoli.
Ottenuta la base imponibile, si applicano l’aliquota IMU e le eventuali detrazioni, quindi si divide l’importo per due al fine di conoscere la cifra dovuta in acconto”.
Infine abbiamo il versamento: può essere fatto con il nuovo modello F24 o con bollettino postale. Il primo è diviso in “Sezioni”, ciascuna delle quali presenta i campi che il contribuente deve compilare: per ogni rigo vanno indicati il codice catastale del Comune in cui è ubicato l’immobile, il numero degli immobili per i quali si effettua il versamento, il codice tributo che si riferisce alla tipologia di immobile, l’anno d’imposta.
L’F24 può essere consegnato presso qualsiasi sportello bancario o postale, oppure pagato online. Se l’immobile è in comproprietà col coniuge ognuno deve compilare il suo modello.
In alternativa, come già accennato, si può utilizzare un bollettino di conto corrente postale approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e messo a disposizione da Poste Italiane. Sono già prestampate le cinque tipologie di immobili per i quali deve essere effettuato il versamento, con la distinzione delle quote d’imposta destinate allo Stato e al Comune. Non è quindi necessario riportare i codici tributo. Deve essere invece indicato il codice catastale del Comune dove sono situati gli immobili, per cui bisogna utilizzare tanti bollettini postali quanti sono i Comuni interessati al versamento.
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