La tassa sulla seconda casa. Imu seconda casa. Cosa cambia dopo il DL 54/2013
Imu seconda casa. Cosa cambia dopo il DL 54/2013. Da quando è stata introdotta l’Imu, la nozione di abitazione principale è stata ridotta con la conseguenza di far rientrare un numero maggiore di case nella categoria delle seconde case.
Le seconde case non rientrano nella disciplina agevolata prevista dal dl 54/2013 e devono pertanto pagare l’acconto Imu.
Sono considerate seconde case quelle che non rientrano nella nozione di abitazione principale, ossia quelle in cui la residenza anagrafica e la dimora abituale non coincidono. Così, il proprietario di una casa che ha solo la dimora abituale ma non anche la residenza deve pagare l’imu come seconda casa.
La stessa cosa dovrebbe dirsi nell’ipotesi in cui non vi sia coabitazione del soggetto passivo con il suo nucleo familiare, anche se la norma non è molto chiara in merito. Secondo un indirizzo più rigoroso, decisiva è la convivenza familiare; secondo un altro, l’abitazione principale si configura anche se il nucleo familiare risiede in case situate in Comuni diversi, ad esempio per ragioni lavorative.
Se si è proprietari di due unità contigue, censite separatamente in catasto, cosa succede? Se prima era previsto anche in tal caso il regime agevolato, ora una delle due case dovrà pagare l’imu come seconda casa a meno che il proprietario non unisca le due unità immobiliari in modo che vi sia un solo riferimento catastale.
L’imu sulla seconda casa è stabilita anche per le case degli anziani ricoverati in strutture di lungodegenza o per quelle dei residenti all’estero, però è data facoltà ai Comuni di assimilare tali fattispecie alla prima casa con conseguente esclusione dal pagamento dell’Imu.
Quanto costa l’imu sulla seconda casa?
Rispetto all’abitazione principale che ha un aliquota del 4 per mille, ritoccabile dai Comuni dal 2 al 6 per mille, e detrazioni varie, per la seconda casa è prevista un’aliquota base del 7,6 per mille, ritoccabile dal 4,6 al 10,6 per mille. Se le case sono locate, vi è la facoltà dei Comuni di di ridurre l’aliquota fino al 4 per mille.
L’importo pagato ai fini Imu va interamente ai Comuni, essendo stata eliminata la quota riservata allo Stato; quest’ultima è rimasta in vigore solo per i fabbricati produttivi di categoria D.
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