Inps, divieto autocertificazioni. Il decreto semplificazioni del Governo Monti ha annunciato la semplificazione di molte procedure e tante semplificazioni in arrivo.
Inps, divieto autocertificazioni.
Però vi sono alcuni documenti che, sebbene il decreto succitato, non possono venire meno. Lo ha stabilito di recente l’Insp con la circolare n. 47 del 2012. In particolare, secondo l’Inps non si può prescindere dal Durc (documento di regolarità contributiva), dal certificato di agibilità e dagli accertamenti medico-legali. Si tratta di documenti che non possono assolutamente essere sostituiti da semplici autocertificazioni.
Infatti, la legge n. 183 del 2011, all’art. 15, afferma e impone che nei rapporti tra cittadino e Pa, quest’ultima è obbligata ad acquisire d’ufficio tutte le informazioni indispensabili per lo svolgimento dell’istruttoria, domandandole all’amministrazione che le possiede.
Di conseguenza le Pa non possono ricevere certificati o atti di notorietà, né accettarli. Tali documenti, nei rapporti con le Pa devono essere sostituiti con le autocertificazioni.
Inps, divieto autocertificazioni.
Inoltre, l’Inps ha stabilito, in linea con quanto dispone la legge succitata, che i suoi ufficio debbano acquisire d’ufficio i dati occorrenti per istruire i processi amministrativi, potendo nell’eventualità anche acquisire le autocertificazioni dei privati.
Nei casi, poi, in cui occorre acquisire agli atti degli elementi inclusi in provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria e che non fanno parte degli atti che possono essere sostituiti da dichiarazioni del privato, allora il cittadino deve fornire tutte le indicazioni utili ai fini del reperimento dei dati necessari.
Oltre al durc, al certificato di agibilità e agli accertamenti medico-legali delle strutture sanitarie pubbliche, non possono essere autocertificati anche altri documenti come il certificato di esposizione all’amianto dell’Inali. Ciò in quanto tali documenti vengono rilasciati a seguito di valutazioni fatte da organismi tecnici.
Nulla vieta però la loro presentazioni in copia, purché la copia sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia all’originale.
L’inps ha inoltre la possibilità di richiedere, per quei procedimenti che riguardano un numero consistente di soggetti, dichiarazioni sostitutive ai fini di poter effettuare una valutazione tra i vari titoli.
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