Il testamento può essere annullabile o nullo. Nullità testamento: i casi di invalidità.
Nullità testamento: i casi di invalidità.
Annullabilità
Il testamento è annullabile per vizi della volontà, per incapacità di disporre per testamento, per vizi formali non determinanti.
L’azione per far valere la nullità del testamento può essere esperita da chiunque vi abbia interesse e si prescrive in cinque anni che decorrono dal giorno in cui si è avuta notizia del dolo, violenza o errore oppure dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Nullità
Il testamento è nullo in presenza di gravi vizi di forma che fanno dubitare che il testamento provenga dalla persona del de cuius, si pensi:
– alla mancanza della sottoscrizione in caso di testamento olografo;
– alla mancanza delle forme prescritte per il testamento segreto;
– alla mancanza della redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o della sottoscrizione o del notaio o del testatore, in caso di testamento pubblico).
In tutti questi casi è nullo l’intero testamento.
In tutti gli altri casi la nullità colpisce solo le singole disposizioni, lasciando valide le altre. Si pensi:
– al motivo illecito che rende nulla la singola disposizione testamentaria, quando risulta che sia stato il solo motivo che ha determinato il testatore a disporre;
– alle disposizioni fatte a favore di persone incapaci a succedere; è il caso di quelle fatte dalla persona sottoposta a tutela in favore del tutore, esse sono nulle se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo. Lo stesso vale per il protutore;
– alle disposizioni fatte a favore di persona incerta, ossia indicata in modo da non poter essere determinata;
– alle disposizioni testamentarie contenenti condizioni impossibili o contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume; esse si considerano come non apposte, salvo quanto è stabilito dall’art. 626.
In materia di legato, è nullo quello di cosa altrui ( ossia dell’onerato o di un terzo), salva diversa volontà del de cuius .
Conferma del testamento nullo
La nullità del testamento o della singola disposizione può essere superata mediante la conferma o l’esecuzione volontaria delle disposizioni (art. 590 c.c.). Infatti, la nullità non può essere fatta valere da chi, conoscendone la causa di nullità, ha dopo la morte del testatore confermato la disposizione o ha dato ad essa volontaria esecuzione.
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