Il decreto sviluppo (Dl 70/2011) approvato il 7 luglio 2011 prevede che entro il 30 settembre 2011 dovranno essere iscritti al catasto tutti i fabbricati rurali di cui all’art. 9 del Dl n. 557 del 1993.Case rurali iscritte in catasto
Case rurali iscritte in catasto. Le categorie catastali nelle quali le case rurali devono essere iscritte sono A/6 e D/10.
Questo nuovo adempimento ha l’obiettivo di riaccatastare le case rurali, vincolando dunque la ruralità alla categoria catastale. Ciò costituisce una novità rispetto a quanto disposto in passato dal Dl 557/1993 in cui le case rurali erano escluse dall’imposta comunale.
Il richiedente deve allora inviare all’Agenzia del Territorio una comunicazione insieme ad un’autocertificazione in cui viene attestato che il fabbricato rurale rispetta da almeno 5 anni e senza interruzioni i requisiti previsti dal Dl 557/93.
L’Agenzia deve poi convalidare entro il 20 novembre 2011 le autocertificazioni presentate che rispettino i requisiti, attribuendo loro la relativa categoria catastale.
Al fine di individuare le case rurali che rientrano nella nuova disposizione occorre dividerle in due categorie:
– le case rurali segnalati in mappa nel catasto terreni. Si ritiene che per tali fabbricati rurali nessuna legge prevede l’obbligo di iscrizione al catasto fabbricati;
– le case rurali già iscritte nel catasto fabbricati; quest’ultime devono poi essere divise in due categorie: quelle accatastati nelle categorie A6 e D10 per i quali nulla deve essere fatto, e le case rurali classificate in altre categorie per le quali al contrario è necessaria la presentazione della domanda di variazione di categoria catastale.
Per ciò che concerne in particolare le ipotesi di case rurali iscritte al catasto in una categoria catastale diversa da A6 e D10 bisogna dire che si tratta di casi abbastanza numerosi.
A titolo di esempio si pensi al fatto che le case di nuova costruzione solitamente vengono iscritte nella categoria A3 e non nella A6; lo stesso dicasi per i fabbricati relativi ad attività di allevamento, iscritti nelle categorie D7 e D8.
In questi e negli altri casi occorre chiedere che il fabbricato sia iscritto al catasto nelle categorie A6 e D10 e ciò non in base alle caratteristiche tecniche del fabbricato ma in base ai requisiti previsti dal Dl 557/93.
Tale nuova classificazione delle case rurali nel catasto ha degli effetti sul piano delle imposte. Questo significa che una casa rurale iscritta al catasto in una categoria catastale diversa da quella A6 e D10 non può avvalersi dell’esenzione ai fini delle imposte sul reddito, dell’esclusione dagli oneri di urbanizzazione ecc.
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