
La cedolare secca sugli affitti prevista recentemente nel decreto attuativo del federalismo municipale generalmente premia il contribuente, anche se bisogna comunque tener conto del proprio reddito personale. La cedolare secca sugli affitti.
La cedolare secca sugli affitti. Infatti, è sempre conveniente per il proprietario che affitta l’immobile a canone libero, mentre per chi sceglie il canone concordato la convenienza è prevista solo se si ha un reddito superiore ai 28 mila euro. A tal proposito si veda la tabella elaborata dall’ufficio politiche fiscali della Cna.
Inoltre, è bene ricordare che la cedolare secca riguarda solamente le locazioni delle abitazioni e delle loro pertinenze; quest’ultime in particolare solo se vengano locate congiuntamente al bene principale. Sono poi escluse le sublocazioni. Potrà optare per il regime della cedolare secca unicamente la persona fisica che non agisce nell’esercizio di un’impresa o di una professione.
La scelta del regime della cedolare è una scelta che spetta al locatore, una facoltà. Quest’ultimo può optare per la cedolare solo se rinuncia per tutta la sua durata ad applicare aumenti del canone di affitto e degli indici Istat. La rinuncia del locatore deve essere inderogabilmente comunicata all’inquilino tramite lettera raccomandata.
Non è ancora stato indicato in maniera chiara il momento in cui deve avvenire la scelta in quanto la norma ha rinviato l’indicazione delle modalità di esercizio dell’opzione ad un futuro provvedimento che dovrà essere preso dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza ci si chiede se essa debba essere fatta all’atto della stipula del contratto di affitto, nel momento del pagamento dell’acconto oppure in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
Dal momento che la rinuncia all’applicazione degli aumenti del canone e degli indici Istat è un atto riguardante ogni locazione, ciò comporta che l’opzione del locatario è una scelta che va fatta con riferimento a ciascun contratto.
Per ciò che concerne l’aliquota della cedolare, va precisato che essa è pari al 21% del canone di affitto o al 19% del canone nel caso in cui la locazione avvenga a canone concordato. La cedolare sostituisce l’Irpef, le addizionali all’Irpef sui redditi fondiari, l’imposta di registro (2%) e l’imposta di bollo sui contratti di affitto.
Ai fini delle agevolazioni di legge, come le detrazioni per i familiari a carico, si tiene comunque conto del reddito assoggettato a cedolare.
Sono poi previste una serie di sanzioni nei seguenti casi:
– nel caso in cui il canone di affitto non venga dichiarato nella dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà pagare una sanzione che va dal 200 al 400% dell’imposta non versata.
– nel caso in cui il contribuente non registri il contratto di affitto oppure indichi un canone inferiore di quello reale o ancora stipuli contratti di comodato fittizi le sanzioni sono più elevate. Inoltre, qualora sia il conduttore a registrare personalmente il contratto e non il proprietario, come normalmente avviene, accade che: la durata del contratto(4 anni) inizia a decorrere dal momento della registrazione e si ha diritto al rinnovo automatico del contratto per latri 4 anni; il canone viene rideterminato in una misura pari a tre volte la rendita catastale e con decorrenza sempre dalla registrazione del contratto.
Dato che i contratti di affitto non registrati sono considerati nulli, la persona interessata ha l’obbligo di effettuare la registrazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto sul federalismo municipale.
[…] seconda precisazione: la disciplina della cedolare secca (qui un articolo approfondito) permetterebbe ai proprietari aventi determinate caratteristiche e che dovessero decidere di non […]