La collazione è un istituto della divisione ereditaria che ha il fine di evitare che sia alterata, tra i coeredi, la proporzione stabilita nel testamento o nella legge; dunque, mira a mantenere un certo equilibrio nella formazione delle porzioni ereditarie. La collazione.
La collazione. L’art. 737 c.c. dispone che i figli legittimi e naturali e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal de cuius mediante donazioni dirette o indirette, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La prova della volontà contraria del defunto è ammessa e deve essere effettuata attraverso una dichiarazione di dispensa. La dichiarazione può essere contestuale alla donazione oppure essere fatta in un momento successivo o unilateralmente ad opera del donante o contrattualmente ad opera del donante e donatario o mediante testamento.
Perché si dia corso alla collazione è necessario che esista una comunione; pertanto, se il defunto ha disposto in vita, con donazioni, dell’intero patrimonio, la collazione è inoperante.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile; ciò significa che le donazioni ricevute in vita dall’erede non possono ledere la quota di riserva di altri legittimari.
Come si procede alla collazione?
La collazione può essere effettuata:
– per imputazione: il donatario deve imputare alla sua quota il valore dei beni donati. La collazione dei beni mobili si fa solo per imputazione, mentre per i beni immobili il donatario non dispensato può scegliere tra l’imputazione del valore o il conferimento in natura. Nell’imputazione del valore in genere il coerede conserva la proprietà dei beni ricevuti in donazione limitandosi a calcolare il valore della quota ereditaria che gli tocca.
– Per conferimento in natura: quando il donatario retrocede il bene ricevuto con donazione alla massa ereditaria.
Se coeredi sono non solo i figli, loro discendenti e coniuge ma anche altri soggetti si deve procedere in due tempi. Prima si dovrà liquidare la quota di costoro, calcolata sui beni relitti, poi, esclusa la loro posizione, si passerà ad operare la collazione e quindi a dividere.
In particolare, per quanto riguarda il coniuge non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore.
Per quanto riguarda i discendenti è soggetto a collazione ciò che il de cuius ha speso per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o per pagare i loro debiti. Viceversa non sono soggetti a collazione le spese di mantenimento ed educazione, quelle spese per malattia, per abbigliamento e per nozze.
La guida completa alla successione
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