A seguito dell’acquisto di un bene può capitare che esso presenti dei vizi o difetti o che comunque non sia conforme rispetto al contratto o a quanto promesso dal venditore. Garanzia prodotti.
Garanzia prodotti. In questo caso il consumatore ha diritto ad ottenere la riparazione o la sostituzione del bene con un altro analogo oppure la riduzione del prezzo fino ad arrivare alla risoluzione del contratto.
Si parla di garanzia legale sui beni di consumo venduti ai consumatori, disciplinata dal codice del consumo (D.lgs. 206/05) agli articoli 128-135.
La garanzia legale si differenza da quella commerciale del produttore, regolata da un contratto, la quale si affianca alla prima nel senso che il consumatore di fronte ad un vizio di un bene acquistato può decidere se avvalersi dell’una o dell’altra garanzia. Naturalmente la scelta tra l’una o l’altra strada va valutata caso per caso, tenendo conto di una serie di variabili.
Bisogna valutare bene le condizioni contrattuali previste dal contratto del produttore e confrontarle con quelle previste dalla garanzia legale, bisogna tener conto del tempo in cui si manifesta il vizio o ci si accorge di esso, occorre anche valutare il tipo di difetto riscontrato.
In poche parole è necessario valutare bene quale sia la garanzia più conveniente nel caso specifico.
Per la garanzia commerciale del produttore bisogna chiederla a lui, mentre per quella legale è responsabile il venditore che poi potrà rivalersi nei confronti del produttore o distributore del bene.
La garanzia legale può essere fatta valere in tutti i casi in cui il consumatore acquisti dei beni di consumo da un venditore, una ditta, una fabbrica o un negozio.
La garanzia vale anche per l’acquisto di mobili, anche da assemblare ma non per i beni acquistati all’asta.
Anche i beni usati sono ne sono coperti soltanto per i difetti che non derivino dall’uso normale della cosa tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo.
Per i beni usati il venditore può prevedere però un termine temporale limitato per la garanzia, comunque non inferiore ad un anno.
Non sono coperti da garanzia legale le vendite concluse tra privati o tra ditte. In quest’ultimo caso si applica l’art. 1490 c.c. che prevede una garanzia di un anno a carico del venditore per i vizi che rendono il bene inidoneo all’uso o che ne diminuiscono il valore e la contestazione va fatta entro 8 giorni dalla scoperta del vizio.
Quali vizi sono coperti dalla garanzia legale?
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