Il condominio, o anche l’amministratore condominiale, nel momento in cui stipula un contratto, ad esempio con un fornitore, deve essere considerato un consumatore. Il condominio-consumatore. Riforma del condominio 2013
Il condominio-consumatore. Riforma del condominio 2013. Ma a differenza di quanto accade per la persona fisica consumatore, il condominio-consumatore non ha ancora una tutela adeguata, neanche dopo l’entrata in vigore della riforma del condominio (L. 220/2012).
Il fatto che il condominio debba essere considerato un consumatore, al pari della persona fisica, è un principio ormai assodato nella prassi e confermato dal codice civile all’art. 1469-bis e dalle norme a tutela dei consumatori, come il d.lgs. n.24 del 2002 e d.lgs 206 del 2005 (c.d. codice del consumo).
In particolare la Corte di Cassazione ha giustificato l’applicazione della normativa a tutela dei consumatori anche nei confronti del condominio sulla considerazione che quest’ultimo è un ente senza personalità giuridica, di conseguenza i contratti stipulati per dei servizi vincolano il fornitore non nei confronti dell’amministratore condominiale ma nei confronti dei singoli condomini che sono gli utenti effettivi dei servizi richiesti.
Quindi, se da un lato la Giurisprudenza è chiara in merito, ossia dà maggiore importanza all’elemento personale del condominio, ossia ai singoli condomini, rispetto all’elemento materiale, ossia l’edificio condominiale, la riforma del condominio purtroppo non è intervenuta sull’argomento.
Così spetta all’amministratore di condominio prestare particolare attenzione nel momento in cui sottoscrive un conto corrente, obbligatorio dal 18 giugno 2013, per la gestione del condominio perché in tal caso le condizioni economiche applicate dalla banca devono considerare che il condominio è un consumatore e non una persona giuridica. Lo stesso dicasi nel momento in cui si contrae per conto del condominio un finanziamento.
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