Lavori in condominio decisi dall’amministratore. Quando decide l’amministratore? Non sempre in un condominio si prendono decisioni collettive. Ci sono casi in cui l’amministratore può stabilire, in modo autonomo, di effettuare alcuni lavori senza consultare l’assemblea condominiale.
Quando l’amministratore può decidere da solo
Questo avviene generalmente per le opere necessarie alla conservazione delle parti comuni dell’edificio, opere che, per motivi di opportunità, di urgenza o di spesa ridotta, sono di competenza dell’amministratore.
L’amministratore di condominio, essendo a pieno titolo e a tutti gli effetti il custode delle cose comuni, ha delle responsabilità, sancite dagli articoli 2051 e 2053 del codice civile.
L’art. 1135, ultimo comma, invece stabilisce che l’amministratore non può “ordinare opere di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferire nella prima assemblea”.
Le urgenze intervengono in tre circostante:
-in caso di gravi pericoli, come crollo o incidenti mortali causati da un impianto difettoso, l’amministratore deve intervenire con urgenza, ordinando le opere necessarie a far cessare il danno temuto, facendo ratificare il suo operato nella prima assemblea utile. In assenza dell’amministratore diventa corresponsabile il proprietario dell’edificio.
-Nel caso in cui il lavoro sia di manutenzione straordinaria e non sia urgente, la mancata approvazione dell’intervento nella prima assemblea utile equivale ad attribuile all’amministratore la responsabilità anche per danni in relazione all’opera eseguita.
Lavori in condominio decisi dall’amministratore – di Redazione
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