Lavori in condominio decisi dall’amministratore. Quando decide l’amministratore? Non sempre in un condominio si prendono decisioni collettive. Ci sono casi in cui lâamministratore può stabilire, in modo autonomo, di effettuare alcuni lavori senza consultare lâassemblea condominiale.
Quando l’amministratore può decidere da solo
Questo avviene generalmente per le opere necessarie alla conservazione delle parti comuni dellâedificio, opere che, per motivi di opportunitĂ , di urgenza o di spesa ridotta, Â sono di competenza dellâamministratore.
Lâamministratore di condominio, essendo a pieno titolo e a tutti gli effetti il custode delle cose comuni, ha delle responsabilitĂ , sancite dagli articoli 2051 e 2053 del codice civile.
Lâart. 1135, ultimo comma, invece stabilisce che lâamministratore non può âordinare opere di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferire nella prima assembleaâ.
Le urgenze intervengono in tre circostante:
-in caso di gravi pericoli, come crollo o incidenti mortali causati da un impianto difettoso, lâamministratore deve intervenire con urgenza, ordinando le opere necessarie a far cessare il danno temuto, facendo ratificare il suo operato nella prima assemblea utile. In assenza dellâamministratore diventa corresponsabile il proprietario dellâedificio.
-Nel caso in cui il lavoro sia di manutenzione straordinaria e non sia urgente, la mancata approvazione dell’intervento nella prima assemblea utile equivale ad attribuile all’amministratore la responsabilitĂ anche per danni in relazione all’opera eseguita.
Lavori in condominio decisi dall’amministratore – di Redazione
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