Con l’approvazione alla Camera della legge di conversione del DL Sblocca Italia (n. 133 del 2014) sono state introdotte importanti novità nella normativa sui lavori privati.Lavori privati: cosa prevede il decreto Sblocca Italia
Modifiche alla normativa sui lavori privati. L’articolo 17 del DL Sblocca Italia interviene in diversi punti del Testo Unico dell’Edilizia, prevedendo una semplificazione riguardo i lavori di manutenzione straordinaria.
Una delle novità riguarda i lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari: essi potranno essere compiuti con una Comunicazione di inizio lavori (CIL), piuttosto che con Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Perché ciò sia possibile è comunque necessario che i lavori non modifichino la volumetria complessiva degli edifici e venga mantenuta l’originaria destinazione d’uso, mentre a nulla rileva che i lavori possano comportare una variazione delle superfici delle singole unità nonché del carico urbanistico.
Il professionista deve attestare che le modifiche sono compatibili con la normativa antisismica e con la normativa sul rendimento energetico; inoltre, insieme alla Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) il professionista deve consegnare anche gli elaborati progettuali. E’ prevista una multa per la mancata presentazione della Cil che sale da euro 258 a euro 1.000.
Non rientrano nella semplificazione gli interventi aventi carattere strutturale.
Qualora invece i lavori di manutenzione straordinaria comportino una modifica della volumetria complessiva (oltre che dei prospetti, come già previsto dal TU Edilizia), allora bisognerà presentare il Permesso di Costruire, non la CIL.
Con la modifica all’art. 6 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) avvenuto con il DL sblocca Italia, l’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW rientrerà tra gli interventi di manutenzione ordinaria realizzabili senza titolo abilitativo.
La normativa prevede inoltre che per i lavori di manutenzione straordinaria non si deve pagare il costo di costruzione e nemmeno gli oneri di urbanizzazione, a meno che i lavori non comportano un aumento del carico urbanistico o della superficie calpestabile.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni a statuto ordinario avranno l’obbligo di disciplinare i controlli sull’attività edilizia libera (Cil e Cil asseverata).
Tali Regioni dovranno disciplinare con legge anche le modalità per l’esecuzione dei controlli nell’ambito del procedimento di rilascio del certificato di agibilità.
In tutto il Testo Unico dell’Edilizia la Denuncia di inizio attività (DIA) viene sostituita con la Scia.
Inoltre, è previsto un aumento delle varianti in corso d’opera realizzabili con la Scia da comunicare nella fase di fine lavori. Si possono attuare così, mediante attestazione del professionista, le varianti ai permessi di costruire che:
– non rappresentano una variazione essenziale;
– sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie;
– sono effettuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso stabiliti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.
Con la legge di conversione viene poi introdotto un nuovo concetto ed è quello del “Cambio d’uso urbanisticamente rilevante”. Con esso s’intende il cambio d’uso dell’immobile rispetto a quello originario, senza lavori edilizi, che implica l’assegnazione dell’immobile ad una diversa categoria funzionale: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale.
Il mutamento della destinazione d’uso è sempre ammesso, a meno che non sia urbanisticamente rilevante, ossia non rientri all’interno della stessa categoria funzionale. A differenza di quanto previsto dal DL, il passaggio dalla destinazione d’uso residenziale a quella turistico-ricettiva è considerata urbanisticamente rilevante, di conseguenza non si può fare liberamente.
Tale semplificazione partirà solo dopo che le Regioni avranno adeguato la loro normativa o, in ogni caso, dopo 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
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