Limiti, forma e caratteristiche del permesso di costruire
Permesso di costruire. Il Testo Unico in materia Edilizia ha subordinato il permesso di costruire a due presupposti: la localizzazione dell’intervento in un’area urbanizzata e la conformità dell’intervento alla vigente disciplina urbanistico-edilizia.
Permesso di costruire: caratteristiche
Il permesso ha la peculiarità:
– di essere irrevocabile;
– di poter essere trasferito insieme all’area edificabile sia in caso di morte , si a seguito di un atto tra vivi, sia per un provvedimento della pubblica autorità;
– di essere rinnovabile, nell’ipotesi in cui si sia decaduti dal permesso perché l’opera non è stata terminata nei termini prescritti(a patto che siano state osservate le condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della nuova richiesta;
– è oneroso al pari della vecchia concessione edilizia. Infatti il rilascio del permesso prevede l’obbligo di versare al Comune un contributo il cui contributo è proporzionato all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione. Vi sono però delle eccezioni: il permesso è gratuito in relazione allo scopo dell’attività o all’occasione della quale l’attività è determinata (tali ipotesi sono tassative e sono elencate all’art. 17, comma 3, del T.U.)
Permesso di costruire: interventi rientranti nel permesso
Gli interventi che devono essere sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire sono:
a) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
c) gli interventi di nuova costruzione.
Tale classificazione però non è tassativa tant’è che il Legislatore attribuisce alle Regioni la possibilità di sottoporre a permesso di costruire altri tipi di interventi, in base all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico. Inoltre, per taluni interventi l’interessato può procedere, in alternativa al permesso di costruire, in base ad una semplice denuncia di inizio attività (vedi schema).
Permesso di costruire: opere escluse
Le opere che non sono soggette al permesso di costruire sono:
a) gli interventi pubblici che necessitano per la loro esecuzione dell’azione di una pluralità di amministrazioni pubbliche (tale accordo necessita di essere pubblicato ai sensi dell’art. 34, co. 4 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2002);
b) le opere pubbliche di interesse statale, da eseguirsi dagli enti competenti previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
c) le opere pubbliche dei Comuni, disposte dal consiglio o dalla giunta comunale e assistite dalla validazione del progetti ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;
Nonché:
d) opere realizzate direttamente dallo Stato su beni demaniali e non demaniali;
e) opere che rientrano nell’attività edilizia libera;
f) opere soggette alla denuncia di inizio attività.
[…] vista edilizio ed urbanistico, un aumento volumetrico sono interventi assoggettati a richiesta di permesso di costruire o a Scia. Per quel che concerne la Scia potete consultare quando questa è […]