A partire dal 16 ottobre scorso, gli impianti termici nuovi e vecchi, devono avere il nuovo libretto. Nuovo libretto per impianti termici dal 16 ottobre 2014
Nuovo libretto caldaia. Il DM del 10 febbraio 2014, aveva fissato il 1 giugno 2014 come la data da cui partire per apportare le modifiche, mentre il Decreto del 20 giugno 2014, ha fissato il 15 ottobre 2014 come termine ultimo per l’adozione del nuovo libretto caldaia e degli appositi moduli per il controllo dell’efficienza energetica.
Novità
Dal 16 ottobre 2014 tutti gli impianti termici, sia nuovi che già installati, devono obbligatoriamente avere il nuovo libretto di climatizzazione. Inoltre, quelli di climatizzazione invernale aventi potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e quelli estivi superiori a 12 Kw devono anche avere un “Rapporto di efficienza energetica” quando vengono compiti degli interventi di manutenzione e controllo.
La novità coinvolge dunque non solo le caldaie ma tutti i sistemi di climatizzazione.
Si tratta di un modello unico, valido per tutti gli impianti termici, di qualsiasi potenza, nonché per gli impianti ad energia rinnovabile, come pannelli solari e pompe di calore.
Compilazione del libretto
I libretti dei vecchi impianti devono essere compilati dal responsabile dell’impianto stesso o da un terzo responsabile (come previsto dal decreto 22 novembre del 2012).
Gli impianti nuovi vengono compilati dall’impresa installatrice nel momento della messa in opera dell’impianto.
Il responsabile dell’impianto termico, nelle abitazioni private, è il proprietario oppure l’inquilino; sono quest’ultimi a dover contattare il manutentore, facendo attenzione che esso sia in possesso dei necessari requisiti di legge.La compilazione del modello può essere sia cartacea che digitale.
Quanto al costo che il responsabile dell’impianto deve sostenere per il controllo della caldaia esso si aggira intorno ai 200 euro, a fronte delle 100 euro necessarie per i vecchi controlli. E’ chiaro che chi è in affitto deve sostenere solo le spese ordinarie mentre eventuali lavori straordinari sono a carico del proprietario.
Sanzioni
Le sanzioni consistono in una multa da da 500 a 6.000 euro per i proprietari, mentre l’importo può variare da 1.000 a 6.000 euro per l’installatore che comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo.
Periodicità dei controlli
Sono le varie regioni che devono stabilire la periodicità dei controlli sugli impianti che di solito variano dai 2 ai 4 anni.
Quanto alle verifiche sugli impianti circa il rispetto della normativa, esse riguarderanno dapprima quegli impianti per i quali non è stato inviato il rapporto di manutenzione.
Nuovo libretto per impianti termici dal 16 ottobre 2014 – di Redazione
Lascia un commento