Obblighi locatore nella locazione. Quando si stipula un contratto di locazione relativo ad un immobile ad uso abitativo nascono a carico delle parti degli obblighi connessi al rapporto.
Obblighi locatore nella locazione.
Vediamo quali sono gli obblighi del locatore. Dal contratto di locazione derivano per il locatore i seguenti obblighi:
–consegnare al conduttore l’immobile in buono stato di conservazione;
–garantire il pacifico godimento durante la locazione;
–comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore, la locazione dell’immobile con indicazione delle generalità del conduttore.
La prima obbligazione succitata consiste nel consegnare al conduttore l’immobile unitamente alle pertinenze. Il locatore deve poi provvedere a tutte le riparazioni necessarie alla conservazione del bene nello stesso stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto. Tale previsione non trova applicazione per quei vizi che il conduttore ha dichiarato di conoscere, accettando la cosa nello stato in cui si trovava, salvo che il locatore non si sia assunto l’impegno di provvedere alla loro eliminazione.
Non sempre è facile capire la distinzione tra le opere di piccola manutenzione e quelle di altro tipo, per cui occorre vedere caso per caso facendo riferimento alla destinazione dell’immobile, all’uso concreto dello stesso, al valore economico delle riparazioni ecc. Non rientrano nelle piccole riparazioni, poste a carico del conduttore, quelle relative agli impianti interni alla struttura del fabbricato (impianto elettrico, idrico, termico) dato che manca un contatto diretto del conduttore con i suddetti impianti.
Obblighi locatore nella locazione.
L’obbligo del locatore di garantire il pacifico godimento dell’immobile consiste nel garantire il conduttore dalle molestie che limitano l’uso e il godimento del bene locato e che sono arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sul bene stesso. Inoltre, il locatore deve garantire che l’immobile sia immune da vizi.
Sono vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.) quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa alterandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento anche se si tratta di vizi eliminabili e anche se gli stessi si manifestano dopo la conclusione del contratto di locazione.
Non costituiscono vizi della cosa locata i guasti e deterioramenti dovuti alla naturale usura, al tempo ed agli accadimenti accidentali. L’esistenza di vizi comporta per il locatore l’obbligo di risarcire al conduttore i danni da essi derivati.
Se però l’ignoranza del locatore circa l’esistenza di un vizio che pregiudica il godimento del bene esime da un lato da responsabilità il locatore, dall’altro non esclude il diritto del conduttore a domandare la risoluzione del contratto di locazione o la riduzione del corrispettivo.
Obblighi locatore nella locazione – di Redazione
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