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Multiproprietà: tutela dell’acquirente

30 Novembre 2012 by Redazione Lascia un commento

multiproprietà

Multiproprietà: tutela dell’acquirente. Non vi è una disciplina completa e organica sull’istituto della multiproprietà che è disciplinato dal d.lgs n. 427 del 1998; inoltre, la relativa disciplina si limita alla fase dell’acquisto della multiproprietà e prevede una serie di norme a tutela dell’acquirente.

Multiproprietà: tutela dell’acquirente

La tutela dell’acquirente nei contratti di multiproprietà consiste nel dovere del venditore di informare l’acquirente.

Ai sensi dell’art 2 del succitato decreto, il venditore deve consegnare a chi è interessato all’immobile un documento informativo in cui devono essere elencati i seguenti elementi:

–il diritto oggetto del contratto e le condizioni di esercizio di tale diritto;

–identità e domicilio del venditore e del proprietario;

–descrizione dell’immobile, sua ubicazione, estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile e per le case all’estero gli estremi degli atti che garantiscono la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;

–per gli immobili ancora in costruzione, oltre agli elementi già detti, va indicato lo stato di avanzamento dei lavori e la probabile data di conclusione, l’avanzamento dei lavori con riferimento ai servizi quali il gas, l’elettricità, telefono, acqua;

–i servizi e le strutture comuni a cui l’acquirente ha accesso (luce, acqua, rifiuti, piscina, sauna ecc.);

–le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonché di amministrazione e gestione dello stesso;

–il prezzo che l’acquirente deve pagare, i costi per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni, le tasse e imposte, le spese amministrative accessorie per la gestione e manutenzione della casa, eventuali spese di trascrizione del contratto di multiproprietà;

–informazioni sul diritto di recesso, con l’indicazione di come effettuarlo e nei confronti di chi, indicando anche le spese che l’acquirente è tenuto a rimborsare e le modalità per risolvere l’eventuale contratto di concessione di credito connesso al contratto di multiproprietà in caso di recesso;

–le modalità per avere ulteriori informazioni.

L’acquirente può recedere dal contratto di multiproprietà entro 10 giorni dalla conclusione senza dover indicare le ragioni. Non è prevista nessuna penalità, solo la corresponsione delle spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto.

Se il contratto di multiproprietà manca di uno degli elementi obbligatori citati, l’acquirente può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla stipula senza dovere alcun rimborso o penalità.

Per le controversie sulla stipula, sulla corretta esecuzione del contratto, sulla concessione di credito, è competente il giudice del luogo di residenza o domicilio dell’acquirente (se in Italia).

Se le parti hanno scelto di applicare al contratto una legge diversa da quella italiana, all’acquirente spettano comunque le tutele di cui al decreto legislativo 427 del 1998 se l’immobile si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea.

Multiproprietà: tutela dell’acquirente – di Redazione

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