
La multiproprietà prevede che una pluralità di persone siano proprietari di uno stesso immobile , che però viene goduto da ciascuno, a turno, per un periodo limitato all’anno. Multiproprietà immobiliare.
Multiproprietà immobiliare. Ciascun titolare a seguito del contratto di acquisto detiene una quota di proprietà indivisa dell’immobile oltre che il diritto di usarne in perpetuo in maniera piena durante il periodo prescritto dal contratto e con l ‘impegno di consentire un esercizio identico del diritto da parte degli altri proprietari.
Difficile risulta l’inquadramento dogmatico della multiproprietà. Essa si distingue dalla comunione in quanto rispetto a quest’ultima è prevista l’indivisibilità del bene (nella comunione ciascun partecipante può domandarne lo scioglimento), l’utilizzazione ternaria dell’immobile, l’immodificabilità della sua destinazione. Non è nemmeno assimilabile al condominio in quanto nella multiproprietà manca la proprietà esclusiva dell’appartamento.
Il vantaggio per l’acquirente sta nel fatto che in tal modo si dispone di un posto per le vacanze ogni anno senza dover sopportare gli elevati costi di avere una seconda casa.
La disciplina oggi applicabile alla multiproprietà è contenuta nel Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 agli articoli 69-81) intitolato contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili.
Multiproprietà immobiliare: La tutela dell’
acquirente
La tutela dell’acquirente, ai sensi del codice del consumo, è ispirata alla trasparenza del contratto e a tre linee guida:
– nella fase delle trattative il venditore deve fornire all’acquirente in modo dettagliato tutte le informazioni affinché quest’ultimo possa fare una scelta consapevole;
– il venditore non può esigere dal compratore somme di denaro se non siano decorsi i termini per l’esercizio del diritto di recesso;
– il compratore può recedere dal contratto anche ad nutum.
In particolare in capo al venditore è previsto l’obbligo di usare il termine “multiproprietà” nel documento informativo , nel contratto e nella pubblicità commerciale solo quando il diritto su cui verte il contratto è un diritto reale; inoltre, deve far in modo che la pubblicità commerciale dell’immobile faccia riferimento al diritto di ottenere il documento informativo.
Se il venditore non è una società di capitali o ha un capitale sociale inferiore a euro 5.164.569 o ancora non ha sedi nel territorio dello Stato deve prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa al fine della corretta esecuzione del contratto. La fideiussione è dovuta anche quando il contratto abbia ad oggetto un immobile ancora in corso di costruzione.
Multiproprietà immobiliare: Requisiti del contratto
Ai sensi dell’art 69 del codice del consumo quando si parla di contratto di multiproprietà si fa riferimento a contratti della durata di almeno 3 anni con cui verso il corrispettivo di un prezzo si costituisce, si trasferisce, si promette di costruire o trasferire, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili per un periodo determinato all’anno non inferiore ad una settimana.
Il contratto deve avere la forma scitta a pena di nullità ed essere scritto in lingua italiana e la traduzione nella lingua in cui risiede l’acquirente.
Inoltre, deve contenere:
– le generalità e il domicilio dell’acquirente;
– l’indicazione della durata del rapporto contrattuale e del termine a partire dal quale il compratore può esercitare il suo diritto di godimento;
– l’indicazione di una clausola che prevede che l’acquirente non deve sopportare oneri, obblighi e spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
– la data e il luogo di sottoscrizione;
– l’indicazione della previsione della possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio o di vendita del diritto oggetto del contratto.
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