Parte a fine aprile il Fondo di Solidarietà per la sospensione mutui prima casa. Mutui casa: possibile la sospensione delle rate da aprile.
Mutui casa: possibile la sospensione delle rate da aprile. E’stato pubblico lo scorso 12 aprile sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento ministeriale che recepisce le modifiche della Riforma Fornero e che quindi sbocca il Fondo di solidarietà per i mutui per la prima casa.
Il Fondo, che entrerà in vigore il 27 aprile 2013, permetterà a chi è in difficoltà nei pagamenti di sospendere le rate di mutuo a condizione che vi siano una serie di requisiti.
Sul sito della Consap, la Concessionaria Servizi Assicurativi pubblici, che gestisce il Fondo, sarà pubblicato a breve il regolamento, nonché la modulistica per poter accedere alle agevolazioni.
Mutui casa: requisiti per la sospensione
Per poter usufruire della sospensione delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa occorrono i seguenti requisiti:
1) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta’ con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita’, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualita’ dello stato di disoccupazione;
2) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile (ossia, rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualita’ dello stato di disoccupazione;
3) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
In caso di mutuo cointestato, gli eventi suddetti possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari. Come si può notare non si ha più diritto alla sospensione per aver sostenuto spese di ristrutturazione o mediche, ma solo per eventi riguardanti la cessazione del rapporto di lavoro, anche nelle ipotesi di lavoro parasubordinato; inoltre, la sospensione è consentita in caso di morte o riconoscimento di handicap grave o ancora di invalidità civile non inferiore all’80% del sottoscrittore del mutuo.
E’ comunque necessario che il richiedente non abbia un reddito annuo Isee superiore a 30mila euro e il mutuo non superi i 250mila euro.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui cartolarizzati, a quelli erogati per portabilita’ tramite surroga, ai mutui che hanno già usufruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate a patto che tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.
Importante novità: possono richiedere la sospensione delle rate di mutuo anche coloro che hanno già ottenuto in passato una sospensione ma che sono ancora in condizione di difficoltà nel pagamento delle rate.
Mutui casa: esclusione dalla sospensione
Non possono accedere alla sospensione coloro che avendo un mutuo:
– sono in ritardo nei pagamenti da più di novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, coloro per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
– fruiscono di agevolazioni pubbliche;
– hanno una polizza assicurativa a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, sempre che tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Il Fondo ha però risorse limitate, circa 20milioni di euro, che con molta probabilità saranno in grado di dare sollievo solo a circa 16mila richieste con la conseguenza che molte ne resteranno fuori.
GABRIELA MARIA SPINELLI dice
Sono una disabile al 100%, sposata con un figlio. Abbiamo intensione di acquistare una casa e saremo interessati a questo fondo di solidarietà per la sospensione delle rate dell’ eventuale mutuo. Ho appreso questa notizia tramite un articolo su internet e vorrei maggiore informazione sul detto articolo e come procedere per ottenere tale beneficio o altri utili per la mia categoria.
disab
Redazione dice
Gent.ma sig.ra,
il fondo di solidarietà non concede l’agevolazione per il pagamento di un mutuo ancora da stipulare. Il fondo interviene in aiuto di coloro che hanno già acquistato casa e che per essa hanno contratto un mutuo, ma che poi non sono riusciti a pagare detto mutuo per la perdita ad esempio del posto di lavoro o per le altre cause indicate nell’articolo. Se ho inteso bene, lei non ha ancora acquistato casa nè ha stipulato un mutuo per l’acquisto. Di conseguenza non ha diritto ad usufruire della sospensione delle rate di mutuo.
adriana carmen iova dice
Salve! Siamo una famiglia che abbiamo un mutuo cointestato da 5 anni e purtroppo siamo rimasti senza lavoro sia io sia mio marito!L”ANNO SCORSO il 19/06/2012 abbiamo presentato la richiesta per aderire al fondo di solidarieta per la sospensione del mutuo pero per sfortuna la Banca Popolare di Amantea ci hanno informati che il FONDO DI SOLIDARIETA era sospeso da poco!pero la nostra domanda e stata registrata! vorrei sapere per cortessia adesso per aderire al Fondo dobbiamo rifare tutta la domanda o rimane valida quella dell anno scorso?! Perfavore vorrei sapere tutti documenti che mi servono!! grazie! cordiali saluti!
Redazione dice
Deve rifare la domanda. Dal 27 aprile è possibile anche scaricare direttamente la domanda dal sito della Consap. La domanda deve essere presentata alla banca unitamente a documento di Identità, Attestazione di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), stato di disoccupazione, lettera di licenziamento in caso di rapporto a tempo indeterminato, documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa.
Susy dice
Salve,volevo sapere se queste agevolazioni sono valide anche per i lavoratori autonomi in difficoltà e che hanno chiuso la propria attività . Grazie
Redazione dice
Il fondo interviene solo per cessazione del rapporto di lavoro subordinato o nelle ipotesi di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, ossia in caso di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato.