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Niente rinvio: l’aumento dell’Iva scatterà il primo ottobre

28 Settembre 2013 by Redazione Lascia un commento

La tensione all’interno del Governo tra Pd e Pdl fa saltare anche le speranze di abolire l’aumento dell’Iva.  “In questa condizione non e’ possibile evitarlo. L’aumento Iva ci sara’”: a confermarlo e’ il ministro Delrio al termine del Consiglio dei ministri che ha deciso il rinvio dell’esame della ‘manovrina’ che doveva contenere il congelamento dell’aumento dell’Iva dal 21 al 22%.

Il premier, Enrico Letta, e’ stato chiaro: non e’ possibile esaminare alcun provvedimento economico senza prima un chiarimento definitivo. Chiarimento che dovra’ arrivare in Parlamento, all’inizio della prossima settimana, e comunque anche qualora l’esito fosse positivo non ci sarebbero i margini necessari per convocare una nuova riunione del Consiglio dei ministri in tempo utile per congelare l’aumento delle aliquote dal 21 al 22%, previsto dal 1 ottobre. “In questa condizione non e’ possibile evitarlo”.

iva 22 1 ottobre

 L’aumento dell’Iva scatterà  il primo ottobre. Il provvedimento, che doveva essere approvato ieri , prevedeva lo slittamento da ottobre a gennaio dell‘aumento dell’Iva dal 21% al 22%. Prima della fine dell’anno verranno «ridefinite le misure delle aliquote ridotte» dell’Iva «nonché gli elenchi da assoggettare alle medesime».

Lo stesso decreto conteneva il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga con un’ulteriore somma di 330 milioni di euro «da ripartirsi tra le regioni». Previsto anche il rifinanziamento della carta acquisti per 35 milioni di euro.

Nel frattempo, ci sarà un incremento di accise e acconti Ires-Irap. Ma non salirà il prezzo delle sigarette.

Il 1 Ottobre 2013 entra in vigore l’aumento dell’IVA ordinaria dal 21% al 22% poichè non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall’articolo 40, comma 1-ter, del DL 6.7.2011 n. 98. Restano invece confermate le aliquote del 4% e del 10%.

L’aumento interesserà le operazioni di cessione poste in essere a partire dal 1° ottobre 2013, per cui:
a) per i beni immobili, varrà la data del rogito notarile;
b) per i beni mobili, varrà la data della spedizione o della consegna (gli acconti eventualmente ricevuti entro oggi scontano il 21%);
c) per i servizi varrà la data del pagamento.

Le note di variazione (positive e negative) seguiranno, more solito, le aliquote corrispondenti ai documenti cui le note si riferiscono.

 

Elisabetta Paladini

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