
La normativa che interessa gli ascensori domestici
Norme ascensori domestici. Abbiamo visto le tre diverse tipologie di ascensori domestici che si possono installare all’interno di un edificio per comodità o necessità: una lunga rampa di scale, un garage di difficile accesso ed altri elementi possono costituire barriere architettoniche, non solo per anziani e disabili, ma anche per chi si trovi anche se momentaneamente in una situazione di difficoltà motoria, ma cosa dirà la legge a riguardo le possibilità di installazione di un ascensore domestico… quando è obbligo averne uno, che caratteristiche deve avere e quando si può richiederlo?
Norme sugli ascensori domestici.
La legge n. 13 del 1989 incentiva la realizzazione all’interno delle abitazioni di opportuni impianti come ascensori domestici, tali impianti di risalita vengono classificati in 5 categorie, la categoria A è quella adibita al trasporto di persone, la B per il trasporto di oggetti accompagnati da persone, la C e D sono per i montacarichi – la C accessibili, la D vietati alle persone – ed infine la E è per ascensori a cabine multiple in moto continuo.
L’installazione di un ascensore domestico in un edificio in fase di costruzione prevede una serie di normative tecniche e di protezioni ignifughe che è necessario seguire per ottenere l’idoneità all’utilizzo; la norma relativa agli ascensori definisce una vasta gamma di disposizioni di sicurezza indispensabili, eccone alcune:
-nel vano di corsa non devono esserci condutture e tubazioni estranee all’impianto;
-se il vano di corsa è comune a più di un impianto la fossa di ciascuno deve essere separata con materiali ignifughi di protezione di altezza oltre i 2 metri;
-se è presente la sala macchine questa deve essere abbastanza grande da permettere la manutenzione e eventuali ispezioni ed avere un interruttore generale a mano;
-qualora il vano di corsa sia chiusa da pareti in maniera totale dovrà essere completo di un impianto d’illuminazione a norma;
-ogni ascensore deve essere realizzato secondo la direttiva 95/16/CE e la sua conformità è garantita dalla presenza in ogni cabina del marchio CE;
-gli impianti di ascensore che hanno la corsa al di sopra del pian terreno maggiore di 20 m e messi in edifici che superano i 24 m d’altezza devono avere una protezione antincendio secondo i regolamenti del comando dei vigili del fuoco;
-il vano corsa deve essere isolato con pareti cieche antifuoco dagli ambienti dell’edificio e dal locale macchinario fatte in modo che resistano per un paio d’ore;
-il vano corso deve presentare nella parte alta un’apertura diretta all’aria esterna, grande circa 5% rispetto l’intero vano:
-la porta d’accesso deve essere anch’essa resistente al fuoco ed essere formata da una doppia porta metallica.
Il proprietario o l’amministratore di condominio deve conoscere le normative vigenti relative alla sicurezza degli ascensori, sull’adeguamento dei vecchi impianti di ascensori e sulle verifiche periodiche necessarie essendo lui per legge il responsabile alla sicurezza; per la ripartizione delle spese necessarie esistono precisi criteri che vedremo nel prossimo articolo!
Vedi anche:
ascensore in casa
ascensori domestici: tipologie
Norme ascensori domestici – di Veronica Moretti
Buonasera, volevo un chiarimento in una casa unifamiliare è obbligatorio fare una scala se si installa un ascensore ad uso privato?
Grazie