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Nullità annullabilità compravendita. Nullità e annullabilità del contratto di compravendita

30 Novembre 2012 by Redazione Lascia un commento

Nullità annullabilità compravendita

Nullità annullabilità compravendita. Nullità e annullabilità del contratto di compravendita. Se il contratto di compravendita nullo non produce gli effetti voluti dalle parti, quello annullabile è un vizio meno grave e consiste nell’idoneità del contratto a produrre effetti finchè gli interessati non ne chiedano l’annullamento.

Nullità annullabilità compravendita. Nullità e annullabilità del contratto di compravendita

L’azione di nullità del contratto di compravendita si caratterizza per essere imprescrittibile e non sanabile, salvo l’ipotesi della conversione che ricorre quando il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se ne avessero conosciuto la nullità (art. 1424 c.c.).

Nullità annullabilità compravenditaL’azione di annullamento invece si caratterizza per:

–la legittimazione all’azione solo per la parte nel cui interesse l’invalidità è prevista dalla legge;

–la sua soggezione ad un termine di prescrizione che solitamente è di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui è cessata la causa che ha dato luogo al vizio;

–la sanabilità mediante la prescrizione dell’azione di annullamento o mediante la convalida del contratto di compravendita.

L’annullabilità ha lo scopo di proteggere uno dei contraenti, quello che versa in stato di incapacità o quello il cui consenso risulti viziato. Per questo il contratto annullabile produce gli effetti a cui era finalizzato, ma questi vengono meno se l’azione di annullamento, una volta avanzata, viene accolta.

Nullità annullabilità compravendita. Nullità e annullabilità del contratto di compravendita – di Redazione

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