Nullità annullabilità compravendita. Nullità e annullabilità del contratto di compravendita. Se il contratto di compravendita nullo non produce gli effetti voluti dalle parti, quello annullabile è un vizio meno grave e consiste nell’idoneità del contratto a produrre effetti finchè gli interessati non ne chiedano l’annullamento.
Nullità annullabilità compravendita. Nullità e annullabilità del contratto di compravendita
L’azione di nullità del contratto di compravendita si caratterizza per essere imprescrittibile e non sanabile, salvo l’ipotesi della conversione che ricorre quando il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se ne avessero conosciuto la nullità (art. 1424 c.c.).
L’azione di annullamento invece si caratterizza per:
–la legittimazione all’azione solo per la parte nel cui interesse l’invalidità è prevista dalla legge;
–la sua soggezione ad un termine di prescrizione che solitamente è di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui è cessata la causa che ha dato luogo al vizio;
–la sanabilità mediante la prescrizione dell’azione di annullamento o mediante la convalida del contratto di compravendita.
L’annullabilità ha lo scopo di proteggere uno dei contraenti, quello che versa in stato di incapacità o quello il cui consenso risulti viziato. Per questo il contratto annullabile produce gli effetti a cui era finalizzato, ma questi vengono meno se l’azione di annullamento, una volta avanzata, viene accolta.
Nullità annullabilità compravendita. Nullità e annullabilità del contratto di compravendita – di Redazione
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