
Obblighi dell’assemblea condominiale.
L’assemblea di condominio ha anche degli obblighi, non è solo organo di indirizzo, deliberativo e di controllo.
Obblighi dell’assemblea condominiale
Il fatto che l’assemblea sia destinataria di obblighi autorizza i singoli condomini, in caso di inadempienza a tali obblighi, ad attivarsi per ottenere in altro modo il risultato che sarebbe dovuto essere garantito dall’assemblea.
Si pensi ai casi in cui l’assemblea, pur essendo stata convocata, non si costituisca, oppure una volta costituita non possa o non voglia deliberare.
Per evitare il sopraggiungere di casi che rischierebbero di paralizzare l’attività dell’assemblea il codice civile ha previsto una soluzione per determinati casi. Nel caso, ad esempio, in cui fossero necessarie delle riparazioni straordinarie, sono l’amministratore o il singolo condomino diligente a sostituirsi all’attività dell’assemblea inadempiente, specie se si tratta di riparazioni urgenti.
Nei casi in cui il codice civile non ha previsto delle soluzioni, si ritiene applicabile l’articolo 1105 c.c., comma 4, secondo cui se non vengono presi i dovuti provvedimenti ai fini dell’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, o ancora se una delibera dell’assemblea non viene eseguita, ogni condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria che provvederà in camera di consiglio.
Tale via si segue di solito in caso di interventi di straordinaria manutenzione oppure in caso di a approvazione del preventivo e del consuntivo o per le delibere circa le modalità di utilizzo dell’eventuale avanzo di gestione.
Obblighi dell’assemblea condominiale – di Redazione
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