Rendiconto del condominio si può modificare. Nel momento in cui occorre procedere all’approvazione del bilancio consuntivo del condominio, il nostro codice non impone di seguire una sequenza temporale nell’esaminare i singoli rendiconti.
Infatti, finora la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione con sentenza n.11562 del 2000, ha ritenuto legittime quelle delibere volte all’approvazione del consuntivo senza che sia stata dapprima analizzata la situazione finanziaria riguardante il periodo precedente. Questo perché i criteri di snellezza e semplicità permettono, senza pregiudizi per i comproprietari, di poter regolarizzare successivamente presumibili omissioni nell’approvazione del rendiconto.
E’, inoltre, consentito che vengano sottoposte all’assemblea dei fatti e delle spese riguardanti esercizi passati; tali delibere vincolano i condomini.
Una volta approvato il rendiconto ed il bilancio, i condomini non possono più contestare i conti e le spese a meno che non impugnino la delibera di approvazione del bilancio; tale impugnazione è consentita unicamente per ragioni di legittimità. Nel caso in cui l’impugnazione venga accolta con sentenza, allora il condomino ha la possibilità di visionare i bilanci pregressi.
Tale principio è stato di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26243 del 2011 che ha respinto il ricorso promosso dal condomino che in secondo grado aveva visto respinta la propria domanda con la quale aveva impugnato la nuova delibera.
In pratica il condomino aveva impugnato una delibera in quanto a suo dire il rendiconto era da considerarsi illegittimo. Una volta accolta l’impugnazione, amministratore di condominio convocava nuovamente l’assemblea al fine di modificare il bilancio. A questo punto un altro condomino impugnava tale ultima delibera poiché, sosteneva lo stesso, l’assemblea non poteva modificare il precedente bilancio ormai approvato e quindi definitivo.
I giudici di legittimità, investiti del ricorso, respingevano lo stesso in quanto secondo il loro orientamento l’assemblea può rivedere i vecchi bilanci, specie se occorre conformarsi ad una decisione inter partes quale quella emessa dal Tribunale di Roma.
In conclusione, qualora venga accolta l’impugnazione della delibera, l’assemblea di condominio può legittimamente modificare il consuntivo, senza che ciò costituisca una contrarietà alla legge o ad un qualsiasi regolamento.
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