Direttore dei lavori. Opere edili: direttore dei lavori e progettista.
Il direttore dei lavori e il progettista hanno precise responsabilità nei confronti del committente che li incarica di eseguire un’opera edile.
L’obbligo principale del progettista è quello di svolgere il proprio lavoro rispettando le norme tecniche e funzionali; quello del direttore è di assicurare una corretta esecuzione dei lavori, per la realizzazione dell’opera, secondo quanto previsto dal progetto.
A entrambe le figure non vengono applicate le norme sull’appalto, ma quelle relaltive alle prestazioni d’opera. In base all’art. 2226 del Codice Civile, occorre denunciare eventuali difetti dell’operato entro otto giorni dal momento in cui ci si accorge della loro presenza e si ha un anno di tempo (dal giorno della consegna) per intraprendere un’azione legale.
Direttore dei lavori. Opere edili: direttore dei lavori e progettista.
La giurisprudenza ha sempre ammesso che il direttore dei lavori e il progettista possono essere corresponsabili insieme all’appaltatore dei difetti di un’opera ed avere l’obbligo di risarcire integralmente il cliente al posto dell’appaltatore (sul quale eventualmente rivalersi in seguito).
Tuttavia l’impresa titolare dell’appalto non può scaricare del tutto sul direttore o sul progettista le responsabilità di una cattiva esecuzione dei lavori.
Direttore dei lavori. Opere edili: direttore dei lavori e progettista.
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Redazione
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