Periodi accensione dei riscaldamenti e benefici per acquisto del gas. Per l’accensione dei riscaldamenti nel proprio appartamento è necessario conoscere la zona climatica in cui abita in quanto l’Italia è stata divisa in 6 zone climatiche e per ognuna di tali zone sono stati indicati i periodi dell’anno in cui è consentita l’accensione dei riscaldamenti, nonché il numero di ore al giorno per cui è consentita l’accensione.
Naturalmente è prevista la possibilità per i sindaci dei comuni, previa comunicazione alla popolazione, di estendere tali periodi di accensione dei riscaldamenti qualora ciò sia giustificato da determinate esigenze del periodo.
Inoltre, al di fuori di tali periodi consentiti è possibile l’accensione solo in presenza di condizioni climatiche particolarmente avverse e con una durata al giorno non superiore alla metà di quella prevista per i periodi a pieno regime.
Nell’ipotesi in cui l’amministratore di condominio oppure il proprietario o conduttore dell’abitazione non mantengano in esercizio gli impianti di riscaldamento e non provvedano ai necessari controlli e manutenzioni, sono puniti con sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 3000 euro.
Detto ciò, di seguito sono indicate le 6 zone climatiche:
1) Zona A – Periodo accensione dal 1° dicembre al 15 marzo – 6 ore giornaliere;
2) Zona B – Periodo accensione dal 1° dicembre al 31 marzo – 8 ore giornaliere;
3) Zona C – Periodo accensione dal 15 novembre al 31 marzo – 10 ore giornaliere;
4) Zona D – Periodo accensione dal 1° novembre al 15 aprile – 12 ore giornaliere;
5) Zona E – Periodo accensione dal 15 ottobre al 15 aprile – 14 ore giornaliere;
6) Zona F – Nessuna limitazione
La normativa prevede poi che l’amministratore di condominio oppure, in mancanza, il proprietario è tenuto ad esporre nei pressi dell’impianto di riscaldamento centralizzato che serve più persone un cartello indicante il periodo di accensione e l’orario di accensione giornaliero, nonché il nominativo del soggetto responsabile dell’impianto.
Negli immobili ad uso residenziale il limite di ore giornaliero di accensione del riscaldamento non si applica nei seguenti casi:
– impianti che impiegano il calore derivante da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
– impianti che adoperano sistemi di riscaldamento a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
– impianti centralizzati di qualunque potenza, forniti di apparecchiature per la generazione di calore aventi valori minimi di prestazione non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del D.P.R 412/1993 e forniti di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che permetta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore, con taratura secondo i valori di legge;
– impianti centralizzati di qualsiasi potenza, dotati di apparecchiature per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 412/1993 e nei quali sia sistemato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
– impianti per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la creazione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 412/1993 e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore in base alle necessità della persona.
Il suddetto elenco non è esaustivo e non esaurisce i casi in cui è possibile una durata di accensione maggiore, come avviene ad esempio per gli asili nido e le scuole materne.
A seconda, poi, della zona d’Italia in cui si risiede si ha diritto anche a riduzioni di prezzo e benefici per l’acquisto di gasolio e gpl per gli impianti di riscaldamento.
Al fine di poter accedere a tali benefici è necessario presentare al fornitore di combustibile una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui venga indicato la zona di ubicazione dell’impianto di riscaldamento. Saranno i fornitori ad applicare la riduzione del prezzo nel momento della fatturazione.
I benefici della riduzione del prezzo del combustibile per il riscaldamento spetta ai soggetti i che risiedono:
– nei Comuni rientranti nella zona climatica F;
– nei Comuni facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;
– nei Comuni della regione Sardegna e delle isole minori;
– nei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E e individuati con D.M. 9.3.1999;
– nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona E, non inseriti nel D.M. anzidetto.
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