Le novità in materia di pignoramenti immobiliari di cui al Dl 69 del 2013 sono entrate in vigore il 22 giugno scorso.Pignoramenti immobiliari. Nuove disposizioni 2013
Pignoramenti immobiliari. Nuove disposizioni 2013. Le nuove disposizioni stabiliscono la non pignorabilità dell’abitazione principale e la regola che le espropriazioni immobiliari devono essere precedute dal decorso di 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca. Ma le nuove regole pongono dei problemi interpretativi dovuti alla mancanza di una disciplina transitoria.
Per cui si ritiene che la nuova disciplina non debba valere per i pignoramenti già eseguiti, anche se la vendita all’incanto non sia stata ancora effettuata. Così come si ritiene che la regola dei 6 mesi prima di poter eseguire l’espropriazione valga per i pignoramenti da effettuare a partire dal 22 giugno e non anche per quelli precedenti a tale data.
Altro problema riguarda la possibilità di allungare a 120 rate mensili le dilazioni di pagamento; anche tale misura attende un decreto attuativo al fine di rendere operativa la novità.
Così a decorrere dal 22 giugno 2013 l’agente della riscossione non può più aggredire e quindi pignorare l’abitazione principale del debitore, sempre che:
– Si tratti di immobile destinato ad uso abitativo;
– Sia l’unico immobile posseduto.
Inoltre, la disposizione prevede delle esclusioni. Il divieto di espropriazione non opera nei confronti delle case di lusso, indipendentemente dalla categoria catastale.
Sempre dalla lettura della legge emerge un ulteriore dubbio riguardante le pertinenze. Un’interpretazione letterale delle disposizioni andrebbe ad escludere dal beneficio le case con pertinenza. In tal modo però ogni immobile con pertinenza sarebbe aggredibile ed andrebbe vanificata l’intenzione del legislatore. Quindi, sul punto occorre ancora capire come procedere. Dato che in base al codice civile le pertinenze seguono le sorti dell’abitazione, sarebbe più opportuno che anche in tal caso sia lo stesso.
Per ciò che concerne poi il termine inziale di efficacia delle nuove norme, si ritiene che per le espropriazioni già iniziate alla data del 22 giugno 2013 si applichino le vecchie disposizioni.
Nessuna novità è invece intervenuta con riferimento all’ipoteca che è permessa anche nei confronti dell’abitazione principale qualora i debiti superino i 20 mila euro.
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