Il pignoramento è l’atto mediante il quale viene dato avvio all’espropriazione forzata, a seguito di notifica di un titolo esecutivo e di precetto.
Quali sono i titoli esecutivi?
Sono titoli esecutivi:
– Sentenze;
– scritture private autenticate riguardanti obbligazioni di somme di denaro;
– cambiali;
– altri titoli di credito non pagati come assegni;
– atti ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale;
– cartella esattoriale;
– nuovo avviso di accertamento esecutivo che ha sostituito la cartella esattoriale dal 2011 per la riscossione delle tasse;
– ingiunzione fiscale.
Il pignoramento consiste praticamente in un ingiunzione fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore affinchè si astenga da qualsiasi atto volto a togliere ai creditori la garanzia del credito rappresentata dai beni oggetto dell’espropriazione.
Il pignoramento è disciplinato dal codice civile agli art. 491 e seguenti e deve contenere due elementi indispensabili, ossia l’invito al debitore di eleggere domicilio o dichiarare la propria residenza in uno dei comuni del circondario ove è la sede il giudice competente per l’esecuzione, altrimenti le notifiche vengono fatte presso la cancelleria dello stesso giudice, nonché l’avvertimento che il debitore può chiedere la sostituzione delle cose pignorate con una somma di denaro avente un importo pari a quanto dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Tale ultima richiesta di sostituzione deve essere fatta depositando in cancelleria un’istanza accompagnata da una somma di denaro non inferiore ad un quinto del credito dovuto.
Tipologie di pignoramento
Col pignoramento l’ufficiale giudiziario redige un verbale in cui risulta non solo l’ingiunzione al debitore ma anche la lista delle cose pignorate, il loro stato e l’indicazione del loro valore.
Pignoramento di cose mobili
Avviene ricercando le cose da pignorare in casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti, o ancora sulla sua persona.
Non possono essere oggetto di pignoramento le cose impignorabili. Inoltre, devono preferirsi innanzi tutto le somme di denaro, i titoli di credito, gli oggetti preziosi; poi si passa all’arredamento o ad altri oggetti.
Il pignoramento mobiliare può essere eseguito solo nelle ore stabilite dalla legge per le notificazioni, ossia dalle 7 del mattino alle 21 e mai nei giorni festivi.
Mentre gli oggetti pignorati vengono poi trasportati in un luogo di pubblico deposito o assegnati ad un custode, il denaro ed i titoli sono consegnati al cancelliere.
Il pignoramento mobiliare può riguardare anche cose mobili appartenenti ad altre persone e presenti nell’immobile del debitore in quanto si presumono di proprietà del debitore, salva prova contraria.
Pignoramento immobiliare
Si esegue con notificazione al debitore e ulteriore trascrizione nei registri immobiliari di un atto che contiene la descrizione dell’immobile, nonché l’ingiunzione al debitore di non compiere atti volti a sottrarre alla garanzia dei creditori l’immobile pignorato.
Pignoramento presso terzi
E’ il pignoramento dei crediti che il debitore ha nei confronti di terzi, si pensi al denaro sul conto corrente o allo stipendio o gli affitti oppure delle cose che il debitore ha presso terzi. L’atto, in tal caso viene notificato sia al debitore che al terzo e contiene l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi, nonché l’indicazione del credito per cui si procede e l’invito a presentarsi davanti al giudice al fine di dichiarare di quali somme il debitore risulti creditore nei confronti del terzo.
Quali effetti produce il pignoramento?
Una volta proceduto alla notifica dell’atto di pignoramento l’effetto consiste nel rendere inopponibili nei confronti dei creditori procedenti eventuali atti di disposizione (vendita del bene pignorato ad esempio) compiuti sui beni pignorati da parte del debitore.
Quali sono i beni impignorabili?
Vi sono una serie di beni del debitore che non possono essere pignorati. Si tratta di beni mobili che per il loro forte valore affettivo (fede nunziale) o per la loro necessità di tutti i giorni (frigorifero ecc.) non possono essere sottratti al debitore perché per lui indispensabili.
Altre beni impignorabili sono: i crediti alimentari a cui è dovuto il coniuge separato, i crediti riguardanti sussidi di garanzia o di maternità ,malattia e sostentamento.
I beni necessari all’esercizio di mestieri e professioni possono, invece, essere pignorati nei limiti di 1/5.
Lo stipendio è pignorabile?
Tutti gli stipendi, sia quelli privati che quelli pubblici, sono pignorabili però con delle limitazioni. Infatti:
– è possibile pignorare fino a 1/3 dello stipendio se il debito riguarda alimenti dovuti per legge;
– è possibile pignorare fino a 1/5 dello stipendio se il debito è verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende;
– è possibile pignorare fino a 1/5 dello stipendio se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall’impiegato o salariato.
Può anche verificarsi l’ipotesi in cui concorrano insieme le ultime due condizioni. In tal caso il pignoramento non può colpire una quota totale superiore ad 1/5. Nell’ipotesi in cui poi concorra anche il primo caso, il pignoramento non può colpire una quota maggiore della metà degli stipendi.
Insufficienza dei beni pignorati
Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento non bastano per soddisfare i creditori, l’ufficiale giudiziario può interpellare ufficialmente il debitore perché dichiari se esistano altri beni disponibili per il pignoramento. I debitori che dichiarano il falso, non collaborano oppure non rispondono entro 15 giorni sono perseguibili penalmente. L’ufficiale giudiziario può, inoltre, effettuare una ricognizione dei beni da pignorare accedendo all’anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche. Se poi il debitore sia un imprenditore commerciale potranno essere consultate le scritture contabili.
Si può evitare il pignoramento?
Il debitore può evitare che si proceda a pignoramento, versando direttamente all’ufficiale giudiziario la somma dovuta, oltre le spese.
Qualora il debitore abbia richiesto di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto, più spese e interessi, il giudice procede con relativa ordinanza. Perché ciò avvenga è però necessario che il debitore depositi un’apposita istanza, detta di conversione, presso la cancelleria del tribunale, insieme ad una somma di denaro non inferiore ad 1/5 di quanto dovuto.
Nel momento in cui il giudice ammette la sostituzione con ordinanza, i beni sono liberati dal pignoramento.
Perdita di efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia nel momento in cui sono trascorsi 90 giorni senza che si sia proceduto alla richiesta di assegnazione o vendita. Se il bene pignorato è un bene immobile, il giudice deve emettere un’ordinanza mediante la quale dispone che vengano cancellate le trascrizioni fatte in precedenza nei registri immobiliari.
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