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Preliminare. Il contratto preliminare di vendita

30 Novembre 2012 by Redazione Lascia un commento

L’acquirente di un immobile da costruire, viene tutelato principalmente attraverso il contratto preliminare di compravendita: il costruttore-venditore ha l’obbligo di sottoporlo all’acquirente, secondo quanto previsto della legge.

Preliminare. Il contratto preliminare di vendita.

 

Dopo aver esaminato la fideiussione e la polizza assicurativa per gli immobili in costruzione, cediamo quindi cosa deve contenere il contratto preliminare di compravendita.contratto preliminare compromesso

-I soggetti del contratto preliminare: devono essere riportate, per le persone fisiche, le generalità, il codice fiscale e il regime patrimoniale, qualora una di esse sia coniugata. Per le persone giuridiche, va indicata la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il numero di partita IVA, anche dei loro rappresentanti legali, precisando il loro potere nella società.

-L’immobile e i suoi accessori: trattandosi di porzione di immobile che sarà costruita e che subirà delle modifiche in corso d’opera, è opportuno che al contratto preliminare venga allegato non solo il progetto con la rappresentazione grafica dell’immobile e delle relative pertinenze, ma anche il capitolato dei lavori che saranno eseguiti, con indicazione dei materiali che verranno utilizzati, delle rifiniture richieste dalle parti e degli accessori stabiliti.

-Gli estremi di eventuali convenzioni urbanistiche stipulate per potere costruire e dei vincoli.

Preliminare-Le caratteristiche tecniche della costruzione (struttura portante, infissi e impianti è necessario allegare una relazione redatta da un tecnico abilitato che riporti, con esattezza e competenza, le caratteristiche che dovrà avere l’edificio in costruzione. Ciò non esclude che, nel corso dei lavori, si possano apportare determinate varianti al progetto iniziale.

Il contratto preliminare di compravendita deve infine includere il termine entro il quale dovrà essere ultimato l’immobile: la legge impone l’indicazione del solo termine massimo entro il quale l’immobile deve essere ultimato; ma vengono previste delle date intermedie, durante il cosiddetto “stato di avanzamento dei lavoro”, entro le quali l’acquirente deve corrispondere acconti sul prezzo dell’opera. Come bisogna indicare anche la data per la stipula dell’atto definitivo di compravendita.

Preliminare. Il contratto preliminare di vendita – di Redazione

Archiviato in:Acquistare e Vendere casa Contrassegnato con: fideiussione immobiliare, polizza assicurativa, tutela acquirente

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