Con l’entrata in vigore della riforma del condominio ( legge n.220/2012) l’amministratore deve dotarsi di una polizza rc professionale. Polizza Rc amministratore. Riforma condominio 2013
Polizza Rc amministratore. Riforma condominio 2013. Nello specifico la norma prevede che tale polizza di responsabilità civile deve essere richiesta dall’assemblea condominiale. La richiesta dell’assemblea può essere effettuata in due modi.
– La richiesta della polizza Rc professionale può essere fatta dall’assemblea prima della nomina dell’amministratore. In tal caso l’amministratore candidato alla carica dovrà presentare un preventivo di polizza, altrimenti potrà essere escluso dalla nomina.
– La richiesta di polizza Rc può essere fatta dall’assemblea dopo la nomina dell’amministratore. In tal caso si ritiene che se l’amministratore non ottempera alla richiesta la sua nomina potrà essere sospesa fino alla data dell’adempimento in questione.
La norma del codice che prevede la presentazione della polizza assicurativa è l’art. 1129 c.c. che però nel testo è piuttosto impreciso in quanto parla genericamente di una presentazione della polizza ai condomini. Dato che l’amministratore ha a che fare col condominio e non con i singoli condomini, l’interpretazione della norma va nel senso che l’amministratore deve presentare in assemblea la documentazione riguardante la polizza Rc professionale.
Per quanto riguarda i costi per la stipula della polizza Rc professionale richiesta dall’assemblea, occorre fare una distinzione.
Se la richiesta di polizza assicurativa è fatta all’amministratore prima della nomina allora egli potrà considerare i costi del preventivo come costi da addebitare in toto al condominio o solo in parte ad esso.
Se la richiesta di polizza è fatta dopo la nomina dell’amministratore, allora la deliberazione dell’assemblea dovrà anche prevedere le condizioni di nomina, lasciando in ogni caso libero l’amministratore di accettare o meno tali condizioni.
Se l’amministratore non dovesse presentare alcuna polizza l’assemblea può anche sospenderlo dall’incarico.
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