Nella pratica molto spesso diventa difficile far valere la garanzia a causa dei comportamenti scorretti posti in essere dai negozianti al fine di eludere l’applicazione della legge. Garanzia prodotti. Pratiche scorrette.
Garanzia prodotti. Pratiche scorrette. La garanzia copre quasi tutti i casi di non conformità del prodotto. Solo i guasti provocati dal consumatore o gli interventi richiesti dopo il periodo di copertura della garanzia non rientrano nella garanzia.
Detto questo vediamo quale scorrettezze vengono poste in essere dai venditori per scoraggiare le richieste di garanzia da parte dei consumatori.
Molto spesso accade che i negozianti inseriscano una clausola che prevede che nel caso in cui il vizio non dovesse risultare un difetto di conformità spetti al compratore sostenere eventuali costi di verifica e ripristino effettuati dal centro di assistenza, nonché gli eventuali costi di trasporto sostenuti dal venditore. Si tratta di una clausola scorretta perché essa presume che sia il negoziante che debba decidere se la riparazione sia dovuta o meno.
Invece così non è in quanto la legge prevede che per i primi 6 mesi dall’acquisto si presume che eventuali vizi che dovessero presentarsi rientrano nella garanzia, mentre solo una volta trascorso tale periodo spetta al consumatore provare che vi sia un difetto di conformità.
Se la garanzia dovesse essere rifiutata dal venditore allora quest’ultimo deve provare che il relativo vizio o difetto derivi eventualmente da altre cause. Per cui nel caso in cui consumatore e venditore non trovino un accordo converrà ricorrere al giudice.
Altro comportamento scorretto che viene posto in essere dai negozianti consiste nell’accollare al consumatore le spese di spedizione del prodotto presso il centro di riparazione. Tali spese spettano al venditore.
Altre volte i negozianti tentano di aggirare la legge quando il prodotto venduto è difettoso dall’origine, ossia non ha mai funzionato. In questi casi spesso inseriscono una clausola la quale prevede che la riparazione del prodotto non funzionante alla consegna avvenga solo se espressamente previsto dal produttore.
In pratica i negozianti se ne lavano le mani addossando la responsabilità del prodotto difettoso al produttore. In realtà la responsabilità per la garanzia legale è sempre del venditore.
Altro comportamento scorretto dei venditori consiste nel prevedere nel contratto il tipo di soluzione da adottare in caso di difetto del prodotto (restituzione dell’importo pagato o sostituzione del prodotto con un altro di caratteristiche pari o superiori, a discrezione del venditore) e altre volte il rilascio al consumatore, in caso di difetto del prodotto acquistato, di un buono da spendere entro un certo numero di mesi, anziché la restituzione di quanto pagato.
Quando il negoziante pone in essere uno di questi comportamenti scorretti il consumatore ha diritto a richiedere il risarcimento del danno, ma deve essere in grado di provare il danno stesso. In alcuni casi al consumatore è addirittura precluso la richiesta di danni nei confronti del venditore quando il contratto prevede tale esclusione. Per cui bisogna sempre leggere attentamente quanto previsto dal contratto.
Nella sezione modulistica è possibile scaricare gratuitamente i modelli di lettera per far valere la garanzia dei prodotti.
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