L’amministratore non ha l’obbligo di conoscere tutti i condomini, ma è interesse dei proprietari delle unità immobiliari, di comunicare l’eventuale trasferimento di proprietà.
Proprietari nel condominio. Le unità immobiliari del condominio.
Dopo la stipula dell’atto di trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare, è l’acquirente che deve prodigarsi a trasmettere l’atto di compravendita all’amministratore, per acquisire i diritti di condomino. Cioè il diritto di intervenire nelle assemblee, di essere avvisato in tempo, della convocazione dell’assemblea, e di poter impugnare le delibere.
Se l’unità immobiliare viene acquistata in comunione, l’avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i comproprietari “pro indiviso” (appartenenza di un bene a più soggetti senza che il bene sia diviso).
Un edificio viene ripartito in tante porzioni (unità immobiliari) che possono essere assegnate a soggetti diversi; sono circoscritte dai singoli piani che compongono l’edificio e ogni porzione è inquadrate in modo tale da diventare proprietà esclusiva di ciascun condomino.
Tutte le parti del condominio, facendo parte di un unico edificio armonico, devono essere raggiungibili e collegate fra di loro dagli altri elementi del palazzo di interesse comune a tutti i comproprietari, cioè dalle parti di proprietà comune che sono indicate dal codice civile nell’art. 1117.
Nel momento in cui si acquista un appartamento in un edificio condominiale, oltre all’alloggio, si acquista anche la quota di comproprietà sulle parti e sugli impianti comuni, che restano in comunione tra i condomini, essendo strettamente funzionali , rispetto al godimento e alle utilizzazione dei beni di proprietà esclusiva.
Proprietari nel condominio. Le unità immobiliari del condominio.
L’assemblea condominiale non ha potere decisionale sulla sfera di proprietà di ogni singolo condomino, sia sulle cose comuni sia su quelle esclusive, se non nei casi in cui sia stata accettata l’invasione decisionale dell’assemblea nell’atto di compravendita oppure con l’approvazione di un regolamento.
E’ importante conoscere, nel momento in cui si acquista un’unità immobiliare di un condominio, quali sono per legge le parti comuni del complesso condominiale.
L’art. 1117 del codice civile elenca minutamente le parti di un edificio che, per la loro funzionalità rispetto al bene principale in esclusiva proprietà, sono considerate di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni dell’edificio.
Fanno parte delle cose comuni anche le aree adibite a parcheggio condominiale; tutte le opere, installazioni, manufatti di qualunque genere che sono di godimento comune come: gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili.
Proprietari nel condominio. Le unità immobiliari del condominio – di Redazione
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