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Rappresentanza amministratore di condominio

30 Novembre 2012 by Redazione Lascia un commento

Rappresentanza amministratore di condominio.

L’articolo 1131 del codice civile disciplina il rapporto di rappresentanza attiva e passiva che lega l’amministratore al condominio.

Rappresentanza amministratore di condominio

Il succitato articolo dispone che, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 c.c.  o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

L’amministratore può essere convenuto in giudizio per ogni azione riguardante le parti comuni dell’edificio condominiale ed a lui vengono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa. Se poi l’atto di citazione in giudizio o il provvedimento  hanno un contenuto che esorbita dai compiti dell’amministratore, quest’ultimo è tenuto ad informare immediatamente l’assemblea dei condomini. L’amministratore che non esegue tale obbligo può essere revocato ed è tenuto anche al risarcimento del danno.

Il potere di rappresentanza dell’amministratore, proprio perchè deriva da una disposizione di legge, è inderogabile e non può subire limitazioni né da parte dell’assemblea né da parte dello stesso amministratore (cosa che non accade per i compiti dell’amministratore).

La rappresentanza attribuita ex lege all’amministratore è anche di tipo processuale, nel senso che egli può agire in giudizio sia contro i terzi che contro i condomini (ad esempio per il mancato pagamento delle spese condominiali) in nome e per conto del condominio (rappresentanza attiva).

Per le controversie che esulano dai compiti dell’amministratore, la rappresentanza processuale attiva è subordinata ad una manifestazione di volontà in tal senso da parte dei condomini che può essere contenuta nel regolamento di condominio o anche formalizzata in apposita delibera dell’assemblea (delibera da approvare con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell’edificio).

Inoltre, l’amministratore può essere citato in giudizio per rispondere in nome e per conto del condominio nelle cause aventi ad oggetto le parti comuni (rappresentanza processuale passiva).

In tal caso non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea. L’ambito di applicazione della rappresentanza processuale passiva è più ampio di quella attiva in quanto si prescinde dalle attribuzioni di cui all’articolo 1130 c.c., facendo unicamente riferimento a qualunque azione concernete le parti comuni dell’edificio. I provvedimenti riguardanti le parti comuni sono sempre notificati all’amministratore.

Nel caso in cui l’atto di citazione o il provvedimento amministrativo, indirizzati all’amministratore, esorbitano dalle sue competenze, egli ne deve dare comunicazione all’assemblea, pena la revoca dell’incarico ed il risarcimento del danno.

Rappresentanza amministratore di condominio – di Redazione

Leggi anche Chi è l’amministratore di condominio?

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