A esclusione della donazione propter nuptias che è irrevocabile, le donazioni sono revocabili per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Revoca donazione.
Revoca donazione
Revoca donazione per ingratitudine
I casi in cui è possibile revocare la donazione sono gli stessi previsti per il testamento (art. 463, n.1,2,3, c.c.), ossia:
– chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale ;
– chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
– chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
– chi si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti (art. 801 c.c.)
La revoca della donazione si esercita entro 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Legittimato all’azione non è solo il donante, anche i suoi eredi.
Revoca donazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate le donazioni quando sopravvenga il riconoscimento di un figlio naturale ,fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
In tali casi l’azione di revoca della donazione deve essere esercitata entro 5 anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o dalla notizia dell’esistenza del figlio o dall’avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
Intervenuta la revoca della donazione, il donatario deve restituire i beni e i frutti e se i beni sono stati alienati, il corrispettivo controvalore.
La revoca per ingratitudine e sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda , fatti salvi in caso di beni immobili gli effetti della trascrizione (li pregiudica se la trascrizione della domanda giudiziale precede quella relativa all’acquisto).
Condizione di reversibilità
Essa ha l’effetto di risolvere le donazioni e di far tornare i beni donati al donante liberi da pesi e ipoteche nel caso in cui il donatario muoia prima del donante. La condizione di reversibilità è
apposta dal donante alla donazione. Gli eventuali acquisti di terzi fatti dal donatario non sono fatti salvi, trattandosi di una condizione risolutiva.
Mandato a donare
Il codice afferma la nullità del mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione.
È invece, valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
La guida completa alla successione
[…] – Generalità; – Revoca della donazione. […]