
L’azione di riduzione si prescrive nel termine di 10 anni decorrenti dalla morte del de cuius. Eredità donazione: azione di riduzione e restituzione.
Eredità donazione: azione di riduzione e restituzione. Una volta intrapresa l’azione di riduzione si può rinunciare ad essa senza particolari formalità (la rinuncia all’azione di riduzione si può desumere anche da comportamenti concludenti) e ciò comporta che le donazioni e le disposizioni testamentarie lesive diventano definitivamente inattaccabili.
Legittimati all’azione
L’azione di riduzione può essere intrapresa dai legittimari, dai loro eredi ed aventi causa ( in quanto tale diritto si trasmette mortis causa ed inter vivos ), nonché dai creditori ereditari quando il legittimario ha accettato senza beneficio di inventario.
Chi può essere convenuto in giudizio con l’azione di riduzione?
L’azione di riduzione può essere esperita solo nei confronti dei legatari, dei donatari e degli eredi in quanto destinatari dell’assegnazione del defunto lesiva della quota di riserva.
Una volta accertata la lesione e dichiarato inefficace l’atto di conferimento si procederà alla restituzione dei beni oppure al conguaglio in denaro.
Azione di restituzione
Nel caso in cui i convenuti con l’azione di riduzione hanno già alienato a terzi i beni il legittimario può, con la sentenza che dichiara la lesione e l’inefficacia del relativo atto di conferimento, agire nei confronti dei terzi acquirenti per ottenere la restituzione dei beni.
L’azione di restituzione è disciplinata dall’art. 563 c.c.: il legittimario deve per prima aggredire il patrimonio del soggetto convenuto con l’azione di riduzione (che ha alienato il bene) per verificare se può rivalersi in toto su tale patrimonio. In caso negativo può agire per la restituzione nei confronti dei terzi acquirenti.
Tutela dei terzi acquirenti
Gli acquirenti di beni immobili possono perdere il bene acquistato a seguito dell’esperimento da parte del legittimario dell’azione di riduzione tranne che nel caso di seguito indicato. Infatti, se la trascrizione della domanda di riduzione è eseguita dopo 10 anni dall’apertura della successione, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione.
Per cui chi intende acquistare un bene da un donatario deve stare bene attento: se acquista prima che siano trascorsi 10 anni dalla morte del de cuius rischia di perdere tutto di fronte all’azione di riduzione del legittimario leso, se invece acquista dopo prevale sempre ché che abbia provveduto a trascrivere l’atto di acquisto prima della trascrizione dell’azione di riduzione.
Il terzo acquirente che soccombe all’azione di riduzione può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in denaro (art. 563, co 3, c.c.).
Irrecuperabilità del bene
Può accadere che il bene non sia recuperabile per causa imputabile al convenuto in riduzione (e non per cause di forza maggiore), per causa imputabile ai suoi aventi causa o perché il bene è stato alienato a terzi e l’atto di acquisto non sia attaccabile ed in più che il legittimario non possa neanche rifarsi sul patrimonio del convenuto in riduzione. In tutti questi casi il valore dei beni non recuperati viene detratta dalla massa ereditaria.
La ratio di tale disposizione consiste nel trovare un equo contemperamento sottraendo dalla massa ereditaria il valore della donazione con la conseguenza di ridurre in tal modo sia la quota di riserva che quella disponibile (ponendo a carico sia del legittimario che dei donatari la perdita patrimoniale). In questa maniera il legittimario potrà rivolgersi anche contro i donatori precedenti ma per un importo inferiore.
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