Sospensione rate mutuo: Riforma Fornero.
Tra le novità introdotte quest’anno dalla riforma del lavoro del Ministro Fornero, ve ne è una molto importante che riguarda la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, stipulato per l’acquisto della prima casa, in caso di perdita del lavoro.
A differenza, però, di quanto prevedeva il Fondo di Solidarietà introdotto dalla Finanziaria 2008 (sospensione delle rate di mutuo in caso di perdita di lavoro, decesso o sopravvenienza di condizioni di non autosufficienza, spese mediche non inferiori a 5 mila euro, spese di manutenzione o ristrutturazione necessarie per importi non inferiori a 5 mila euro, aumento della rata semestrale a tasso variabile di almeno 25% e della rata mensile del 20%), con il conseguente accollo da parte del Fondo stesso dei relativi interessi, la Riforma Fornero è più restrittiva.
Sospensione rate mutuo: Riforma Fornero
Essa infatti prevede che si possa procedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo acquisto, soltanto se si siano verificati determinati eventi, successivamente alla stipula del relativo contratto ed antecedentemente (3 anni) alla richiesta di ammissione a tale beneficio.
Gli eventi considerati dalla Riforma riguardano solo la perdita di lavoro dipendente o parasubordinato e l’insorgenza di handicap, mentre non vengono considerate le dimissioni per causa ingiustificata, il raggiungimento dell’età pensionistica, il licenziamento per giusta causa o per motivo giustificato.
Da parte sua la banca può concedere la suddetta sospensione, senza bisogno di ulteriori garanzie e del pagamento di commissioni o costi istruttori.
Come possiamo notare, nella Riforma Fornero restano fuori dagli eventi previsti, l’aumento sconsiderato delle rate a tassovariabile e le spese mediche o di ristrutturazione.
Sospensione rate mutuo: Riforma Fornero
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Redazione
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