Sentenza della Cassazione in materia di divisione delle spese condominiali. Ripartizione spese condominio.Nullità delibere a maggioranza
Ripartizione spese condominio.Nullità delibere a maggioranza. La Corte di Cassazione, sez. II civile, con sentenza n. 15523 del 20 giugno 2013, stabilisce che sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche dal condomino che le ha votate, le delibere con le quali, a maggioranza, sono fissati o cambiati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità rispetto a quanto stabilito dall’art. 1137 c.c. o dal regolamento di condominio di natura contrattuale, essendo per esse essenziale l’unanimità dei consensi; sono invece, annullabili e quindi impugnabili ai sensi dell’art. 1137 c.c. le delibere con cui l’assemblea condominiale determina concretamente la ripartizione delle spese stesse in maniera diversa rispetto ai criteri stabiliti dall’art. 1123 c.c.
valerio dice
Puo’ l’assemblea di condominio deliberare la ripartizione delle spese per la costruzione di un ascensore ex novo in modo diverso da quanto stabilito all’art.1123 c.c. contro la volonta’ di uno dei partecipanti all’innovazione che vorrebbe invece la ripartizione secondo legge(art.1123)?.
E sarebbe plausibile una delibera che ripartisca le spese in un modo per 7 partecipanti(per teste come vorrebbero) e nell’altro per l’ottavo(per millesimi di proprieta’)?
Vi ringrazio.