Ristrutturazione edilizia. Cosa s’intende? Quali sono le opere considerate ristrutturazione di un immobile? Quando siamo di fronte ad una ristrutturazione edilizia?
Quali interventi sono da considerare una ristrutturazione edilizia?
Approfondire il tema della ristrutturazione edilizia, aiuta a comprendere in quale campo ci muoviamo in base all’opera di recupero che abbiamo in mente per la nostra casa. La ristrutturazione edilizia riguarda la demolizione e ricostruzione dell’edificio, senza aumentare il volume e conservando gli stessi prospetti; la trasformazione di superfici accessorie in superfici utili, come ad esempio i sottotetti o scantinati in abitazioni, o ancora i nuovi ascensori all’esterno di un edificio o le nuove scale che non rientrano nella manutenzione straordinaria.
Cambiamento d’uso e ristrutturazione edilizia
Il cambiamento d’uso di un immobile è considerato abitualmente come ristrutturazione edilizia: è il caso di un’abitazione che intendiamo usare come un ufficio e quindi adeguarla ad hoc; ma le norme regionali segnano attualmente una tendenza diversa: nello specifico in Lombardia, queste comuni modifiche d’uso, vengono considerate manutenzione straordinaria, eccetto trasformazioni rilevanti, come nel caso di centri commerciali e stabilimenti industriali.
Continuiamo con un altro esempio, nel centro Italia: a Firenze anche le opere di sopraelevazione di volume di un palazzo rientrano nella ristrutturazione edilizia.
Per ristrutturazione edilizia si intende, come detto, la demolizione e ricostruzione di un edificio, mantenendo però la stessa volumetria e la sagoma di quello precedente, eccezion fatta per le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
Non è più necessario, grazie alla modifica del D.Lgs 301/2002 che la ricostruzione sia effettuata sullo stesso spazio di terreno dove sorgeva prima.
La ristrutturazione urbanistica
Cos’è invece la ristrutturazione urbanistica? In questo ambito, il Testo Unico inserisce gli interventi “rivolti a sostituire l’esistente tessuto ubanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.
Per queste opere è necessario non solo il permesso del comune ma devono essere ammesse dal Piano Regolatore generale o dalle sue varianti, ossia i “piani attuativi” che comprendono il Piano di recupero, il Piano particolareggiato, il Programma di riqualificazione.
E se non è ristrutturazione? Allora è nuova costruzione! Le norme nazionali definiscono nuove costruzioni: la costruzione di fabbricati, fuori terra o interrati o l’ingrandimento dei fabbricati fuori dalla loro sagoma, che superi il 20%, se monofamiliare.
E ancora tutti i manufatti usati in modo permanente come abitazione, per il lavoro, deposito, magazzino; i prefabbricati non collegati al suolo, le ruolotte, i camper, le case mobili, le imbarcazioni. Sono nuove costruzioni anche gli impianti, i depositi di merci o di materiali all’aperto che trasformano defintivamente il suolo non edificato; infine gli interventi di urbanizzazione eseguiti da altri soggetti che non siano il Comune, così come le torri e tralicci realizzati per gli impianti radio-ricetrasmittente di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.
Ristrutturazione edilizia. Cosa s’intende? – di Redazione
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