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Sanatoria edilizia

30 Novembre 2012 by Redazione 8 commenti

Sanatoria edilizia

In cosa consiste la sanatoria edilizia? Sanatoria edilizia

Sanatoria edilizia. La sanatoria edilizia consiste nel rendere un atto illegittimo o un’attività illecita non più contrario alla legge in forza di un provvedimento sanante che nel primo caso rimuove i vizi dell’atto rendendolo valido ed efficace, nel secondo caso elimina il carattere di antigiuridicità dell’attività  rendendola legale.

sanatoria edilizia In ambito edilizio la sanatoria edilizia presuppone la commissione un’attività materiale illegittima in quanto posta in essere senza le autorizzazioni dell’autorità amministrativa o in difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata.

Quando si parla di sanatoria si intende sia l’accertamento di conformità in sanatoria, sia il condono edilizio. Ma tra l’una e l’altra ci sono delle differenze sostanziali.

Infatti, il condono si riferisce ad un provvedimento emanato dall’autorità governativa al fine di dare la possibilità ai cittadini di poter ottenere l’annullamento totale o parziale di una pena o di una sanzione dietro pagamento di una somma di denaro. I cittadini possono decidere liberamente se aderire o meno al provvedimento di condono che tra l’altro deve indicare con precisione quale sono le fattispecie che possono rientrare nel condono. Il condono edilizio è un provvedimento eccezionale che ha una durata limitata nel tempo in quanto si riferisce unicamente ad abusi commessi entro una determinata data al fine di regolarizzare formalmente e sostanzialmente delle opere abusive a prescindere dalla loro conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al tempo della costruzione o della presentazione della domanda.

L’accertamento di conformità in sanatoria è invece previsto per quelle opere edilizie che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia, ma che sono state realizzate abusivamente, ossia senza un titolo edilizio oppure in difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio rilasciato. Dunque, la funzione dell’accertamento di conformità è quella di regolarizzare quelle opere abusive che presentano solo un’irregolarità formale e non anche sostanziale.

Sanatoria edilizia: sentenza Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con sentenza n. 416 del 1995 ha affermato la legittimità delle sanatorie edilizie solo nel caso in cui rappresentino una risposta eccezionale volta a soddisfare straordinarie ragioni finanziarie e di recupero della base impositiva.

I soggetti legittimati a richiedere l’accertamento di conformità sono il responsabile dell’abuso e l’attuale proprietario dell’immobile.

Il termine finale per poter presentare l’istanza di sanatoria è diverso a seconda delle opere realizzate:

–    in caso di opere effettuate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, il termine è di 90 giorni dalla notifica del provvedimento con cui il comune ingiunge la demolizione dell’opera;

–    nel caso di opere di ristrutturazione edilizia eseguita in totale difformità o in assenza del permesso, il termine è indicato nel provvedimento con cui il comune ingiunge la demolizione dell’opera abusiva;

–    nel caso di opere effettuate in parziale difformità dal permesso, il termine è quello indicato con ordinanza del dirigente dell’ufficio.

In ogni caso l’istanza di sanatoria può essere proposta fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Presupposto per la sanatoria è che l’opera abusiva sia conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’esecuzione della costruzione sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda. Si parla a tal proposito di doppia conformità.

sanatoria opere abusiveA seguito della presentazione dell’istanza il dirigente dell’ufficio competente è tenuto a pronunciarsi nei successivi 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, senza alcuna risposta, la richiesta si intende rifiutata.
Perché sia poi rilasciato il provvedimento sanante è necessario che:

–    nel caso di opere soggette a permesso di costruire, sia stato corrisposto il contributo di costruzione in misura doppia a quella dovuta normalmente;

–    nel caso di permesso gratuito, sia stato corrisposto una somma di denaro pari al contributo  normalmente previsto per il rilascio dei permessi a titolo oneroso;

–    nel caso di difformità parziale, sia avvenuto il pagamento di una somma da determinarsi applicando i suesposti criteri alle sole parti difformi.

Per le lottizzazioni abusive non è possibile ottenere la sanatoria.

Sanatoria edilizia – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: condono, sanatoria

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. pace antonio dice

    21 Aprile 2013 alle 11:16

    cosa fare per avere la concessione edilia.
    nel 1982 abbiamo avuto un spezzone di terreno di circa di 1260 mt. part. 112, donato con atto di notorietà con pieno possesso per costruire un abitazione civile, ed abbiano iniziato i lavori, nel 1984 veniva stilato un regolare atto notarile, nel 1986 veniva presentata istanza di sanatoria, che veniva regolarmente pagata dal primo a l’ultimo bollettino, nel 1990 veniva accatastata il predetto fabricato con particella 290.
    Il comune nel 2007 invia una richiesta di integrazione di vari cocumenti riguardante la sanatoria. il catasto erroniamente non effettua la variazione della part. 112 lasciando la quantità di terreno sempre di mt. 1260, malgrado ci sia il frabricato su una parte dello stesso terreno fino al 2011, alla data odierna il comune dice che non può rilasciare la concessione edilizia perchè la part. 112 , per sorteggio giudiziario risulta ad altro intestatario, anche se la predda particella e diventata di 7,10 mt. anche se l’errore e stato aggiornato a catasto.

    Rispondi
  2. Giancarlo dice

    3 Maggio 2013 alle 13:11

    Salve,sono in trattaviva x vendere la mia casa,ma attualmente il costruttore non ha rilasciato l’abitabilita’,otto anni che ci viviamo,l’abitabilita’ non e’ stata data a tutti e gli undici appartamenti,ora chiedo,visto che ci siamo mossi tutti quanti e son gia’ quasi due anni,il geometra ha detto che passera’ ancora el tempo x averla,ora chiedo,posso staccarmi da tutti e presenterla x conto mio?furia di vendere!!!grazie.

    Rispondi
  3. Francesco dice

    16 Maggio 2013 alle 14:53

    Salve posso chiedere la sanatoria per aver messo un soppalco in una camera nella mia casa di montagna anche se le altezze non lo permettevano per pochi cm? Grazie.

    Rispondi
  4. emmanuele dice

    3 Giugno 2013 alle 12:16

    salve ho venduto un appartamento comprato anni 5 anni fa ad un asta giudiziaria, per venderlo mi è stato chiesto il pagamento della sanatoria …ma è normale che oltre alla sanatoria ho dovuto pagare una multa del 100%.( la richiesta del pagamento era stata fatta negli anni 90 al vecchio inquilino a cui hanno pignorato l’appartamento. da quando ho comprato l’appatamento ho cerrcato da subito di farmi fare i conti perr sapere quanto era la cifra da pagarre ma visto che l’immobile si trova in un ex consorzio che è stato sciolto i tempi sono diventati biblici. cmq cosa devo fare pagare la la sanatoria compresa di multa fare causa al vecchio proprietario?

    Rispondi
  5. Ermes Neri dice

    31 Luglio 2013 alle 09:15

    Ho fatto un prelinare di vendita di un appartamento, il sottotetto mi è stato descritto come abitabile, tratto in errore dalle grandi finestre sul tetto(il lucernai non debbono avere superficie maggiori di mq.0,40).Il comune ha approvato questo progetto. chi è resposabile della violazione?Posso rivalermi anche sull’amministrazione comunale per il danno subito?
    Ringrazio

    Rispondi
  6. Poli Giorgio dice

    5 Dicembre 2013 alle 19:50

    Dopo aver ricevuto il permesso di costruire in sanatoria dal comune , il tribunale mi manda dopo qualche mese un avviso di presunto abuso edilizio con sanzione, mi presento vinco la causa , risultato 1300€ di avvocato. Chi doveva comunicare al tribunale che l ‘ abuso era già’ stato sanato da tempo evitando così il procedimento. Il proprietario tramite avvocato o il comune tramite la polizia municipale? Grazie
    Poli Giorgio

    Rispondi
  7. Stella dice

    21 Dicembre 2013 alle 12:54

    Salve,ho acquistato casa fine luglio insieme al mio compagno.Nel frattempo che il nostro Architetto controllasse il Tutto…ad oggi risultano delle difformità fra le planimetrie catastali con quelle comunali e sono previste 3 sanatorie da pagare noi come nuovi proprietari dell’immobile.Ciò comporta diversi problemi:se non paghiamo queste 3 sanatorie non ci danno il permesso per poter procedere con l’impresa edile x i lavori che ci sono da fare all ‘interno di casa,e quindi siamo già fermi da 3 mesi;inoltre il mio Timore è che se dovessimo pagare queste sanatorie per poter procedere con i lavori,per avvelermi sui vecchi proprietari devo agire x vie legali..e quindi siamo questo comporta altre spese;mi chiedo se devo agire x vie legali prima o dopo aver pagato ?O aspettare ancora x mesi e mesi e procedere direttamente con 1 avvocato ? Come Bisogna Comportarsi x evitare di rimetterci € su € a causa dei vecchi proprietari?Grazie.

    Rispondi
  8. modestino dice

    16 Luglio 2014 alle 15:46

    Dovrei sanare una soffitta pero facendo dei controlli c’è un problema col genio civile praticamente la cooperativa che a costruito l’edificio non a segnalato la presenza di una botola per accedere in soffitta, mentre al comune ed al catasto risulta regolarmente.Vorrei sapere di chi e la colpa e come comportarmi.

    Rispondi

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