In passato, la giurisprudenza escludeva la possibilità di costituire servitù sulle parti comuni del condominio in favore delle proprietà esclusive, in quanto contraria al principio nemini res sua servit (nessuno può aggravare di servitù una cosa già sua). Servitù prediali in condominio. Riforma condominio 2013
Servitù prediali in condominio. Riforma condominio 2013. Oggi, invece, la giurisprudenza è concorde nel ritenere ammissibile la costituzione di servitù prediali sulle parti comuni del condominio a favore dei piani o porzioni di piani di proprietà esclusiva.
In particolare, come spiegano gli esperti, “il più delle volte si tratta soltanto di un uso maggiore o più intenso del bene oppure di un uso esclusivo della stesso, magari accettato dalle parti con apposita clausola contrattuale.
Nel caso in cui ciascun condomino utilizzi le cose, gli impianti ed i servizi comuni nel rispetto della loro destinazione, egli ne goderà in virtù e per effetto del proprio diritto di condominio. Se, invece, delle cose stesse ne gode in modo diverso da quello consentito dalla loro specifica destinazione, tale diritto deve qualificarsi come vera e propria servitù prediale”.
Del resto è possibile parlare di servitù quando “il singolo condomino non si limiti a servirsi in modo più intenso del proprio diritto di condominio sulle parti comuni, ma utilizzi le stesse, modificandone la destinazione e conseguendo un vantaggio ulteriore e diverso per il piano o per l’appartamento di sua proprietà rispetto all’utilitas propria del bene, che si ripercuote in una limitazione al diritto che gli altri hanno di usare e di godere del bene: l’ampliamento della utilità configura una vera e propria servitù ex art. 1027 c.c. (Cass. civ. n. 6550/10)”.