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Sfratto inquilini disagiati. Proroga

30 Novembre 2012 by Redazione Lascia un commento

Sfratti inquilini disagiati

Il decreto milleproroghe (D.l. n.216 del 2011) ha sospeso fino al 31 dicembre 2012 le esecuzioni dei provvedimenti di sfratto per finita locazione delle case adibite ad uso abitativo per inquilini disagiati.

 

Il decreto milleproroghe si occupa degli sfratti inquilini disagiati

 

Sfratto inquilini disagiatiLa sospensione degli sfratti doveva durare fino al 31 dicembre 2011, ma è stata prorogata di un anno. Possono usufruire di tale proroga i conduttori aventi un contratto d’affitto scaduto e un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27 mila euro, nonché che abbiano all’interno del nucleo familiare una persona ultrasessantacinquenne, malati terminali, portatori di handicap con un’invalidità superiore al 66%. Inoltre, è necessario che non abbiano un’altra casa nella Regione di residenza.

La proroga degli sfratti per inquilini disagiati si applica anche ai conduttori aventi nel nucleo familiare dei figli fiscalmente a carico, sempre che sussistano le condizioni di reddito succitate e non siano in possesso di altre case.

Altro requisito necessario per poter beneficiare della proroga degli sfratti è che gli interessati siano residenti nei Comuni capoluogo di provincia, nei Comuni con questi confinanti con popolazione superiore a 10 mila abitanti e nei Comuni ad alta densità abitativa.

Inapplicabilità della proroga degli sfratti inquilini disagiati

 

La proroga delle esecuzioni dei provvedimenti di sfratto non trova applicazione per quei provvedimenti disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore, ossia per le locazioni che il locatore ha disdettato alla prima scadenza con l’intenzione di usare in proprio l’immobile.

La proroga dello sfratto inquilini disagiati non opera in danno del locatore che dimostra mediante autocertificazione di trovarsi nelle condizioni richieste al conduttore per usufruire della sospensione stessa ovvero nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell’abitazione.

Per tutto il periodo della proroga dello sfratto inquilini disagiati resta fermo l’obbligo del conduttore di corrispondere comunque al locatore, oltre l’Istat e gli oneri accessori, i canoni d’affitto, maggiorati del 20%. In caso di inadempimento è prevista la decadenza dal beneficio.

Per i locatori residenti in alcuni Comuni capoluogo delle aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Roma, Firenze, Bologna, Palermo, Bari, Napoli, Cagliari, Catania, Messina, Trieste) e nei Comuni con alta densità abitativa con essi confinanti che, a causa della proroga degli sfratti, non possono procedere esecutivamente per il rilascio del proprio immobile, è prevista la possibilità di escludere dall’imponibile ai fini Irpef il reddito prodotto dall’immobile , nonché di godere di eventuali altre agevolazioni fiscali che i Comuni possono disporre.

Sfratto inquilini disagiati. Proroga – di Redazione

Archiviato in:Affitto Contrassegnato con: scadenza contratto affitto, sfratto

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