Sfratto per finita locazione o per morosità. Alla scadenza del contratto d’affitto l’inquilino dovrebbe lasciare l’immobile; ma per vari motivi non sempre ciò accade e di conseguenza il proprietario deve procedere allo sfratto. Sfratto che può avvenire per finita locazione o per morosità.
Al termine del contratto sfratto per finita locazione
Ai sensi della legge n. 431 del 1998, se l’inquilino, al termine del contratto d’affitto, non lascia spontaneamente l’immobile, il proprietario deve rivolgersi al Giudice presentando lo sfratto; il giudice controlla le condizioni dello sfratto (contratto scaduto, disdetta inviata nei termini, periodo di preavviso di 6 mesi) e se vi sono dichiara esecutivo lo sfratto ad una determinata data.
Dopo tale data, il proprietario deve agire tramite ufficiale giudiziario. L’inquilino può chiedere al giudice per una sola volta un rinvio dello sfratto; il rinvio può essere concesso per 6 mesi, al massimo per 18 mesi per le categorie più deboli.
Durante il periodo di rinvio e fino all’effettivo rilascio dell’immobile, il conduttore è comunque obbligato a versare il canone d’affitto con l’aggiornamento annuale Istat ed una maggiorazione del 20%, oltre alle spese condominiali.
In caso di insolvenza lo sfratto per morosità
Lo sfratto può essere chiesto dal proprietario non solo perché sia finito il contratto d’affitto (finita locazione) ma anche nelo caso di morosità dell’inquilino. In tal caso lo sfratto può essere chiesto decorsi 20 giorni dal termine per il pagamento del canone d’affitto o in caso di morosità nel pagamento degli oneri accessori sempre chè questi superino le due mensilità.
Qualora durante il giudizio per lo sfratto l’inquilino paghi, lo sfratto rientra. Il ravvedimento è possibile solo per due volte, la terza volta è previsto lo scioglimento del contratto. Se il contratto d’affitto ha ad oggetto immobili ad uso non abitativo (negozi, uffici) allora non è consentito il rinvio dello sfratto per 6 e 18 mesi, né l’aumento del canone per tale periodo di rinvio, neppure la possibilità di pagare in corso di causa.
Il recente decreto legislativo n. 28 del 2010 ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione anche in materia di locazioni, restandone però esclusi gli sfratti per morosità e per finita locazione. Per questi ultimi scatta l’obbligo della conciliazione solo nel caso in cui il conduttore intervenga in giudizio opponendosi alle richieste del locatore.
Rientrano invece nella conciliazione le liti per il rilascio anticipato del immobili da parte del conduttore, per la restituzione del deposito cauzionale, le liti per il rimborso delle spese sostenute dall’inquilino per migliorie e addizioni.
Per le cause relative agli sfratti, che rientrano nella conciliazione obbligatoria, è necessario, prima di agire in giudizio, rivolgersi ad un organismo di mediazione.
Sfratto per finita locazione o per morosità – di Redazione
[…] una prima tranche all’atto di citazione in giudizio, la seconda all’atto di convalida dello sfratto da parte del […]