Lo sfratto. Nel caso in cui il proprietario abbia ragione di ritenere che alla scadenza del contratto l’inquilino non voglia liberare l’appartamento, può comunicargli la licenza per finita locazione.
Lo sfratto.
Questa è una procedura di sfratto preventiva che, a tempo debito, può dare il via all’esecuzione forzata per la liberazione dell’immobile. Successivamente, alla fine della locazione, il locatore può intimare sfratto per finita locazione.
In caso di mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze, il locatore ha un’altra facoltà, che è quella di intimare lo sfratto per morosità e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.
In tutti e tre i casi, la procedura inizia con un intimazione, rivolta dal locatore, di rilasciare l’immobile libero da persone o cose, con contestuale citazione davanti al giudice del luogo in cui si trova la cosa locata, per la convalida. È una procedura che necessita dell’intervento di un legale.
Lo sfratto.
Frequentemente la necessita di adire le vie legali si verifica alla fine del contratto, quando l’inquilino deve lasciare l’immobile. In tali casi l’avvocato citerà l’inquilino di fronte al giudice il quale, accertato che il procedimento di sfratto è regolare e non ci sono opposizioni valide del conduttore, fissa la data entro la quale l’alloggio deve essere restituito al proprietario. Il giudice potrebbe prorogare il contratto anche di un anno per dar tempo all’inquilino di trovare altra sistemazione.
Lo sfratto – di Redazione
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