
In un condominio, il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. Sopraelevazione in condominio. Diminuzione di aria e luce
Sopraelevazione in condominio. Diminuzione di aria e luce. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione però non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono.
I condomini possono infatti opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
Tale limite deve essere interpretato conferendo valore all’aggettivo notevole, nel senso che piccole variazioni non comportano alcuna conseguenza.
Inoltre, “chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare”.