Quando ci accingiamo ad acquistare un appartamento facente parte di un condominio bisogna anche considerare le spese necessarie per la manutenzione e la conservazione dei servizi e delle strutture comuni, come il giardino, il parco giochi, il servizio di portierato ecc. Spese condominiali.
Spese condominiali. State bene attenti a ricordare che in base all’art. 63 delle disposizioni di attuazione del c.c. il venditore e l’acquirente sono obbligati in solido al pagamento dei contributi condominiali riguardanti l’anno in corso e quello precedente la vendita.
Ne deriva che se il venditore non ha pagato la sua parte di spese condominiali e nel momento del contratto preliminare o dell’atto di vendita definitivo non è stato pattuito nulla in proposito vi potrete trovare nella situazione di cui all’art 63 disp. att c.c. di dover pagare le spese non corrisposte dal venditore.
Per cui nell’atto d’acquisto o nel regolamento di condominio verificate in base alle tabelle millesimali qual è il valore del piano di cui state per divenire proprietari in quanto le spese condominiali sono sostenute in proporzione ai millesimi e chiedete all’amministratore di condominio se il venditore ha provveduto al pagamento delle spese condominiali. Vi conviene chiedere all’amministratore l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese da parte del venditore per non avere spiacevoli sorprese in seguito. Scarica gratuitamente il modello di attestazione di avvenuto pagamento cliccando qui.
In base all’art. 1135 c.c. le spese condominiali devono essere approvate dall’assemblea che viene convocata dall’amministratore ogni anno. Le singole voci e gli costi delle singole spese (manutenzione parti comuni, luce, gas, assicurazione ecc.) sono elencate in un documento, il rendiconto, a cui è allegato il piano di riparto contenente l’indicazione dell’importo che deve corrispondere ogni singolo condòmino. I condomini rispondono delle spese di manutenzione in proporzione alla loro quota (sent. Cassazione n. 9148/2008) e non in via solidale.
Recupero spese condominiali non pagate
Si è detto che l’acquirente risponde in solido col venditore del pagamento delle spese condominiali riguardanti l’anno in corso e quello precedente la vendita.
Per evitare di vedersi esposti all’azione dei condomini per il recupero delle spese vi conviene inserire nel rogito notarile una clausola liberatoria.
Dal canto suo, l’amministratore in caso di mancato pagamento delle spese può agire con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che obbliga l’attuale proprietario dell’appartamento alla corresponsione delle spese entro 10 giorni.
Quest’ultimo poi potrà rivalersi attraverso un azione di regresso contro il suo dante causa per recuperare gli importi che avrebbero dovuto essere pagati prima della vendita.
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