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Obbligo di contribuzione dei condomini. Riforma condominio 2013

28 Giugno 2013 by Redazione Lascia un commento

obbligo di contribuzione dei condomini

I condomini hanno diritto di usare e godere dei beni e dei servizi comuni, al tempo stesso devono farsi carico, pro quota, delle spese necessarie alla loro conservazione e manutenzione. Obbligo di contribuzione dei condomini. Riforma condominio 2013

 

Obbligo di contribuzione dei condomini. Riforma condominio 2013. Si tratta di un’obbligazione reale, in quanto connessa alla contitolarità del diritto dominicale sulle parti comuni. Tale obbligazione nasce come diretta conseguenza della comproprietà sui beni comuni, indipendentemente dalla misura dell’uso che il singolo condomino ne faccia. Inoltre l’obbligo della contribuzione grava su chiunque subentri nel diritto di proprietà di uno dei condomini.

SohoLa riforma del 2012 ha potato alcune novità. L’articolo 63 disp.att.c.c., nella sua nuova formulazione, dispone: “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo,nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

..In caso di mora, l’amministratore può anche sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede i diritti su unità immobiliari resta obbligato solidamente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.

L’articolo 1102 c.c. stabilisce che ciascuno partecipante deve contribuire  nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza. Inoltre, stando all’articolo 1118, secondo comma, c.c., il condominio non può rinunciare al sui diritto sui beni comuni, salvo che a tale atto di dismissione sia contestuale la rinuncia al diritto sull’unità abitativa in proprietà esclusiva.

Se invece la ripartizione delle spese è avvenuta in sede di approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, ai sensi dell’articolo 1135, n.3 c.c., l’obbligo di pagamento diviene parimenti attuale dal momento di approvazione della relativa delibera. Inoltre la legge non stabilisce come e quando i contributi debbano essere versato, pertanto l’amministratore potrà pretenderne il pagamento, in tutto o in parte, una volta approvato il preventivo della gestione e sulla base soltanto di questo.

Obbligo di contribuzione dei condomini. Riforma condominio 2013 – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: condominio, spese condominio

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