I condomini hanno diritto di usare e godere dei beni e dei servizi comuni, al tempo stesso devono farsi carico, pro quota, delle spese necessarie alla loro conservazione e manutenzione. Obbligo di contribuzione dei condomini. Riforma condominio 2013
Obbligo di contribuzione dei condomini. Riforma condominio 2013. Si tratta di unâobbligazione reale, in quanto connessa alla contitolaritĂ del diritto dominicale sulle parti comuni. Tale obbligazione nasce come diretta conseguenza della comproprietĂ sui beni comuni, indipendentemente dalla misura dellâuso che il singolo condomino ne faccia. Inoltre lâobbligo della contribuzione grava su chiunque subentri nel diritto di proprietĂ di uno dei condomini.
La riforma del 2012 ha potato alcune novitĂ . Lâarticolo 63 disp.att.c.c., nella sua nuova formulazione, dispone: âper la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dallâassemblea, lâamministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo,nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
..In caso di mora, lâamministratore può anche sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi relativi allâanno in corso e a quello precedente. Chi cede i diritti su unitĂ immobiliari resta obbligato solidamente con lâavente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa allâamministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del dirittoâ.
Lâarticolo 1102 c.c. stabilisce che ciascuno partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza. Inoltre, stando allâarticolo 1118, secondo comma, c.c., il condominio non può rinunciare al sui diritto sui beni comuni, salvo che a tale atto di dismissione sia contestuale la rinuncia al diritto sullâunitĂ abitativa in proprietĂ esclusiva.
Se invece la ripartizione delle spese è avvenuta in sede di approvazione del rendiconto annuale dellâamministratore, ai sensi dellâarticolo 1135, n.3 c.c., lâobbligo di pagamento diviene parimenti attuale dal momento di approvazione della relativa delibera. Inoltre la legge non stabilisce come e quando i contributi debbano essere versato, pertanto lâamministratore potrĂ pretenderne il pagamento, in tutto o in parte, una volta approvato il preventivo della gestione e sulla base soltanto di questo.
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