Le scale e i portoni rientrano tra i beni comuni citati bell’articolo 1117 c.c. Spese scale condominiali
Spese scale condominiali. L’articolo 1123 c.c., terzo comma, stabilisce che “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato le spese relative alla loro manutenzione saranno a carico del gruppo di condomini che ne faranno uso”.
In particolare, la regola posta dall’art. 1124 c. c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione a ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l’altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l’identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente.
Lo stesso discorso vale per l’illuminazione delle scale.
Detto questo, l’articolo 1123 c.c. , secondo comma, stabilisce che se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese vanno ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può fare.
Se la possibilità d’uso è esclusa deve essere escluso anche l’obbligo di contribuire alla spese relative: ad esempio, per quanto concerne l’illuminazione delle scale, i negozi posti all’esterno sulla pubblica strada non partecipano alle relative spese.
Yukimiti dice
La costituzione di un fondo cassa deierlbata a maggioranza per sanare il debito dell’anno precedente e di quello in corso, di un condomino moroso il cui appartamento e8 stato pignorato da altri creditori, e8 legittima? oppure deve essere deierlbata a unanimite0?E le spese del moroso devono essere ripartite per millesimi o in parti uguali trattandosi di un debito? Inoltre Le chiedo se l’eventuale acquirente dell’immobile all’asta deve pagare anche le spese dell’anno precedente in base all’art 63 disp att c.c. o solo da quanto acquista l’immobile? Grazie